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Diritto di accesso

La Regione favorisce la circolazione e la diffusione delle informazioni in proprio possesso, garantisce la conoscenza degli atti e dei documenti amministrativi nei modi previsti dalle norme vigenti

Accesso documentale
E’ esercitabile da chiunque ha un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. E’ previsto per quelle categorie di documenti che, non avendo carattere generale e quindi, non producendo effetti sulla generalità dei cittadini, sono conoscibili solo tramite specifica richiesta.

Consulta:
- Procedimento e modulistica

Accesso civico
Consente a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati che, ai sensi della normativa vigente sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, quale rimedio per la mancata osservanza di tali obblighi.

Consulta:
- Procedimento e modulistica

Accesso civico generalizzato
Consente a chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria volto a consentire forme diffuse di controllo sull’operato dell’amministrazione.

Consulta:
- Procedimento e modulistica

Accesso alle informazioni ambientali
Consente a chiunque, a prescindere dall’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante di accedere alle informazioni ambientali in possesso della Pubblica Amministrazione.

Accesso per fini scientifici e statistici
Consente agli Enti e agli uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche.

Accesso ai propri dati personali
Consente al soggetto interessato di ottenere la conferma o meno dell’esistenza presso la Pubblica Amministrazione di dati personali che lo riguardano.

Accesso ai fini di ricerca storica
Consente l’accesso alla documentazione custodita presso gli archivi di deposito del Sistema Regione.

Come si presenta la richiesta di accesso
La richiesta può essere presentata per iscritto, verbalmente o per via informatica, indicando ogni riferimento utile all’individuazione dell’atto o del documento oggetto della richiesta. Qualora si tratti di richiesta di accesso documentale dovranno essere indicate anche le motivazioni della stessa.
Se la richiesta è presentata verbalmente, ma la sua natura impone particolari accertamenti o valutazioni, sarà necessario presentare la domanda in forma scritta. Le richieste di accesso possono essere presentate in carta libera oppure utilizzando la modulistica per le richieste di accesso. La modulistica è a disposizione dell’utente in questa pagina o presso gli URP della Regione.
L’URP informa l’utente sulle modalità di accesso, sui costi relativi al rilascio di copie e consegna all’interessato una ricevuta comprovante la data di presentazione della richiesta con l’indicazione del numero di protocollo. L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per evadere la richiesta. I 30 giorni decorrono dalla data di protocollazione della richiesta.
La richiesta dii accesso può essere presentata sia presso l’ufficio titolare del procedimento che presso l’URP.
Le richieste di accesso civico semplice sono sempre di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://www.regione.sardegna.it/accessocivico/

Informativa privacy
Determinazione n.478/20429 del 22/08/2019 - Approvazione dell'Informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali [file.pdf]
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti dall’utenza in occasione delle richieste di accesso ai documenti e di accesso civico generalizzato presentate alla Rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico [file.pdf]

Diritto di accesso
Il diritto di accesso
E’ esercitabile da tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è previsto per quelle categorie di documenti che, non avendo carattere generale e quindi, non producendo effetti sulla generalità dei cittadini, sono conoscibili solo tramite specifica richiesta di accesso. La richiesta di accesso può essere effettuata , oltre che per iscritto, verbalmente, tramite fax o per via informatica, indicando ogni riferimento utile all’individuazione dell’atto o del documento oggetto della richiesta e le motivazioni della stessa.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali spetta a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.
Se la richiesta è presentata verbalmente, ma la sua natura impone particolari accertamenti o valutazioni, sarà necessario presentare la domanda in forma scritta.

L’URP informa l’utente sulle modalità di accesso, sui costi relativi al rilascio di copie e consegna all’interessato una ricevuta comprovante la data di presentazione della richiesta con l’indicazione del numero di protocollo . Dalla data del protocollo decorrono i 30 giorni previsti per la conclusione del procedimento.

Le richieste di accesso possono essere presentate in carta libera oppure utilizzando la modulistica per le richieste di accesso.

Consulta le pagine:
- Procedimento e modulistica
- Normativa di riferimento

Il diritto all’informazione
L’URP accoglie le richieste di visione e di rilascio delle copie dei documenti aventi carattere generale o già pubblicati, che sono per loro natura pubblici e divulgabili (tutta l’attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale della Presidenza della Giunta, degli Assessorati nonché degli enti strumentali e delle aziende regionali).

Informativa privacy
Determinazione n.478/20429 del 22/08/2019 - Approvazione dell'Informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali [file.pdf]
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti dall’utenza in occasione delle richieste di accesso ai documenti e di accesso civico generalizzato presentate alla Rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico [file.pdf]