Albo regionale appaltatori
La qualificazione delle imprese, di cui all'art. 1 della L.R. 9 agosto 2002, n. 14, viene attribuita da una apposita Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate: la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici.
L’iscrizione all’Albo si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione.
Consulta la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 14;
Sistema di qualificazione regionale e codice dei contratti pubblici - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo [file.pdf];
Consulta le circolari:
Circolare n. 20747 del 13 agosto 2002;
Circolare n. 6555 del 17 marzo 2004;
Circolare n. 20748 del 13 agosto 2004;
Modulistica (Iscrizione, Variazione e revisione) aggiornata alla data del 13 giugno 2006 [file.zip];
Criteri per la valutazione della capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa in base agli artt. 11 e 15 della Legge Regionale 14/2002:
Capacità economico-finanziaria [file.pdf];
Capacità tecnico-organizzativa [file.pdf];
E' possibile individuare le imprese attestate per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale, consultando l'Albo:
Albo appaltatori (aggiornato all'8 maggio 2007) [file.pdf];
Ultimo aggiornamento: 13.06.06