Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Capo I
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31)
Art.1
Dotazioni organiche
2. Nell'articolo 5, comma 2, lettera d), nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della medesima legge regionale le parole "gestione provvisoria" sono sostituite dalle parole "variazione provvisoria".
Art.2
Competenze dei dirigenti
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge regionale è sostituita dalla seguente:
"b) e parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4; ".
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge regionale è abrogata.
4. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti:
"d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; ".
5. All'articolo 25, comma 1, della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere:
e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;
e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica.".
6. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), è aggiunta la seguente lettera:
"f1) propone la resistenza alle liti.".
Art.3
Trasferimento a diversa funzione dirigenziale
Art.4
Comandi di personale
Art.5
Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni
Art.6
Modalità di accesso
2. All'inizio del comma 4 del medesimo articolo sono inserite le parole: "Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, ".
Art.7
Precedenze nei concorsi
Art.8
Mobilità dei dipendenti neo-assunti
Art.9
Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti
2. Dopo il comma 9 del medesimo articolo 71 è inserito il seguente comma:
"9 bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.".
Art.10
Esercizio delle funzioni di direzione
"2 bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.".
Art.11
Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
"4 ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo.".
Art.12
Dotazioni organiche degli enti regionali
Art.13
Prima costituzione della dirigenza
2. Nella medesima lettera a) le parole "purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale;".
3. Nel comma 3 del medesimo articolo sono aggiunte in fine le parole "e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizioni di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente del Giunta regionale ".
4. Nel medesimo articolo dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatoria degli idonei dei citati concorsi.".
Art.14
Abrogazione di norme
2. Nel medesimo articolo dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto.".
Art.15
Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale
Art.16
Uffici ausiliari degli organi di direzione politica
Art.17
Istituzione di stazioni forestali
Art.18
Personale comandato dagli enti locali
2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.
4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo d assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.
6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato a sensi del presente articolo.
Art.19
Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione
2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.
Art.20
Personale dei Consorzi per la frutticoltura
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.
Art.21
Lavori socialmente utili
Art.22
Norma finanziaria
2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni:
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n.57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985 n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
2000 lire 188.000.000
2001 lire 251.000.000
2002 lire 251.000.000
Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G. 5 dicembre 1986, n. l93, art. 96, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, L.R. 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.000.000
2001 lire 9.000.000
2002 lire 9.000.000
Cap. 02019 -Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L. R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)
2000 lire 30.000.000
2001 lire 30.000.000
2002 lire 30.000.000
Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
2000 lire 47.000.000
2001 lire 63.000.000
2002 lire 63.000.000
Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
2000 lire 20.000.000
2001 lire 27.000.000
2002 lire 27.000.000
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 giugno 2000
Floris