Legge Regionale 30 dicembre 1969, n. 40
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e comunque non oltre il 31 marzo 1970, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l’anno finanziario 1969 per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorioArt.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1969.
Del Rio
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