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Legge Regionale 29 dicembre 1964, n. 22

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l’anno 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e non oltre il 31 gennaio 1965, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l’anno 1964.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, lì 16 gennaio 1965.

Corrias