Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 3
Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge
Art. 1
1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 febbraio 2004
Masala
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge
Art. 1
1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 febbraio 2004
Masala