Legge Regionale 8 maggio 1984, n. 20
Proroga dei termini fissati dagli articoli 1 e 6 ed integrazione dell’articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, riguardante lo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Entro tale data dovranno essere fatti improrogabilmente tutti gli atti previsti dalla predetta legge regionale per lo scioglimento dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.
Art.2
All’inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.
Fino all’inquadramento di cui al predetto comma, al personale dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici, continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall’ordinamento di provenienza.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 maggio 1984.
Rojch