Legge Regionale 27 luglio 1981, n 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 45, recante provvidenze a favore dei nefropatici.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
«L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile al nefropatico non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:
a).lire 7.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;
b) lire 9.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;
c) lire 11.000.000 per nucleo familiare di cinque o sei persone;
d) lire 13.000.000 per nucleo familiare di più di una persona;
Per nucleo familiare si intende:
- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli minori.
- nel caso di nefropatico celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli minori. Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al nefropatico è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di nefropatico celibe o nubile.
La misura dell’assegno mensile è così determinata:
- lire 200.000 ai nefropatici sprovvisti di qualsiasi reddito;
- lire 130.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo non superiore a lire 3.000.000;
- lire100.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma.
La misura dell'assegno può essere variata con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità
Tale variazione avrà comunque effetto dal 1º gennaio successivo».
Art.2
«I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai nefropatici:
a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;
b) che non superino il reddito effettivo netto annuo, computato per i nefropatici coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 15.000.000.
I rimborsi sono rispettivamente determinati per le spese di viaggio e di soggiorno:
- nella misura del 100 per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di lire 130 a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;
- nella misura del 100 per cento delle spese di viaggio su mezzi pubblici sostenute dai nefropatici che si recano fuori della Sardegna, per mancanza di posti rene nell'Isola, per l'effettuazione del trattamento emodialitico. Sono rimborsabili in pari misura le spese di viaggio sostenute per trasferimenti da un centro di dialisi all'altro della Penisola. Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna che non risultino connesse all'inizio del trattamento emodialitico presso un centro di dialisi della Penisola od a trasferimenti da un centro di dialisi ad un altro;
- nella misura di lire 5.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;
- nella misura di lire 10.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in Comuni distanti della Sardegna oltre 120 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;
- nella misura di lire 20.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna per l'effettuazione del trattamento emodialitico e nella misura di lire 15.000 al giorno per l'accompagnatore.
La misura dei rimborsi previsti dal presente articolo, può essere variata con decreto dell'Assessore regionale all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare all'igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1º gennaio successivo.
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento emodialitico nei centri di dialisi più vicini al Comune di residenza».
Art.3
«Le domande tese all’ottenimento dei sussidi e dei rimborsi sono presentate al Sindaco del Comune di residenza del nefropatico, corredate della documentazione occorrente in base alla natura del beneficio richiesto, così come indicate nei successivi articoli 5, 6 e 7.
I sussidi ed i rimborsi vengono erogati agli aventi diritto da parte del Comune di residenza per conto dell'Amministrazione regionale la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun Comune nel quale risultano risiedere nefropatici, di un apposito fondo con destinazione vincolata.
Il fondo di cui al precedente comma è costituito presso ciascun Comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 30 settembre 1981.
Il fondo viene reintegrato all' inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i Comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all' Assessorato regionale all' igiene e sanità , corredati della sola documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.
L'accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive reintegrazioni sono disposti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità , previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore».
Art.4
«Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno sono computati come "giornata"»:
a) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri di dialisi ubicati in nel Comune sede del centro di dialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario Comuni distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, i periodi di permanenza per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del centro ed il rientro al Comune di residenza;
b) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri di dialisi in Comuni della Sardegna distanti oltre 120 chilometri da quello di residenza i periodi di permanenza nel Comune sede del centro di dialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del centro ed il rientro al Comune di residenza; qualora un sanitario del centro rilasci l'attestazione, da allegarsi alla domanda di rimborso, che le condizioni di salute del nefropatico sconsigliano il rientro del medesimo presso il Comune di residenza entro il giorno di effettuazione del trattamento, vengono computati come «giornata» anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi; la concessione di quest'ultimo beneficio esclude il rimborso di spese di viaggi effettuati durante i predetti giorni intermedi;
c) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna, sia i giorni di effettuazione del trattamento, sia quelli intermedi».
Art.5
«L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono ad interventi di trapianto renale, nonché ad effettuare il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di trasporto sostenute dai nefropatici e dall' accompagnatore, la cui necessità risulti da attestazione sanitaria, per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione tissutale e l'intervento e per il rientro al Comune di residenza, sulla base della documentazione prevista per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio. Restano esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici con reddito netto effettivo annuo superiore a lire 25.0000.000, computato in base ai criteri previsti dalla presente legge per la concessione del rimborso per spese di viaggio».
Art.6
«Accreditamento ai Comuni delle somme occorrenti per il pagamento dell'assegno mensile ai.nefropatici, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri ubicati fuori del Comune di residenza, per l' erogazione di sussidi straordinari e per il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale».
Alle spese previste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le economie derivanti dalla soppressione dei capitoli di cui al comma precedente.
Art.7
Stato di previsione della spesa:
03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio
In diminuzione:
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 645.000.000
mediante la seguente riduzione della riserva di cui alla tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14: lettera t) - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 45 - Provvidenze a favore dei neuropatici lire 645.000.000
12 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità
in aumento:
Capitolo 12048 - Assegno mensile in favore dei nefropatici ( LR 1º giugno 1979, n. 45) Lire 175.000.000
Capitolo 12049 - Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei nefropatici che si recano in centri di dialisi( LR 1º giugno 1979, n. 45) lire 470.000.000
Art.8
Art.9
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 luglio 1981.
Rais