Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 52
Norme per la dialisi domiciliare
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I corsi di cui al comma precedente sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
S’intende per dialisi domiciliare quella realizzata al di fuori degli ospedali e delle cliniche e di istituti universitari di ricovero e cura, in locali riconosciuti idonei dal servizio organizzatore dei corsi di cui al primo comma, anche senza la presenza del personale sanitario.
Art.2
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 novembre 1976
Soddu