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Legge Regionale 14 agosto 1968, n. 38

Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare di appalto indette dall’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna e dagli enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con il finanziamento della Regione, per gli importi e le specializzazioni di iscrizioni all’Albo.

Art.2
Gli appalti di lavori nei quali l’apporto della mano d’opera è prevalente rispetto alla totalità dell’importo, devono essere indetti esclusivamente fra le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale degli appaltatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8.

Art.3
L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 14 agosto 1968.

Abis