Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare di appalto indette dall’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna e dagli enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con il finanziamento della Regione, per gli importi e le specializzazioni di iscrizioni all’Albo.Art.2
Gli appalti di lavori nei quali l’apporto della mano d’opera è prevalente rispetto alla totalità dell’importo, devono essere indetti esclusivamente fra le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale degli appaltatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8.Art.3
L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 14 agosto 1968.
Abis