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Legge Regionale 9 maggio 1968, n. 26

Norme per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai Consorzi Artigiani.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(NORME GENERALI)
Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi da enti o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato, alle imprese artigiane iscritte negli albi di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alle cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 3 della stessa legge.
Le provvidenze di cui al comma precedente sono altresì concesse ai lavoratori che dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea all’esercizio di una determinata attività artigiana. Tale qualifica deve risultare dai documenti individuali di lavoro o da una dichiarazione rilasciata dall’ufficio comunale di collocamento.
Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste nel comma precedente, sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle cooperative tra imprese artigiane.


TITOLO II
(NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE)
Art.2

Norme per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai Consorzi Artigiani.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi da enti o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato, alle imprese artigiane iscritte negli albi di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alle cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 3 della stessa legge.
Le provvidenze di cui al comma precedente sono altresì concesse ai lavoratori che dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea all’esercizio di una determinata attività artigiana. Tale qualifica deve risultare dai documenti individuali di lavoro o da una dichiarazione rilasciata dall’ufficio comunale di collocamento.
Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste nel comma precedente, sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle cooperative tra imprese artigiane.
TITOLO II
NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
ARTICOLO 2
I contributi in conto capitale, di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi:
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari e attrezzature;
c) per la integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.


Art.3
I contributi per investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell’iniziativa, in misura non superiore al 50 per cento del costo globale ammesso che non può comunque eccedere i 30.000.000 di lire.
La misura del contributo può essere elevata sino al 75 per cento del costo globale ammesso, il quale può essere elevato sino ad un massimo di 90.000.000 di lire per le cooperative e per i consorzi di cui al precedente articolo 1.


Art.4
Ferme restando le percentuali massime di contributo per investimento di cui al precedente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentito il Comitato tecnico regionale per l’artigianato e l’Assessore regionale alle Finanze, vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura del contributo per i singoli gruppi merceologici di imprese.

Art.5
Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano per il medesimo investimento, dopo la entrata in vigore della presente legge, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista ai sensi del precedente articolo 4.
La concessione è effettuata sulla base della documentazione relativa al contributo principale.


Art.6
I contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 possono essere concessi in misura non superiore alle quote interamente versate dai soci delle cooperative di garanzia di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1959.

Art.7
Le domande di contributo per investimento, indirizzate all’Assessorato regionale competente in materia di artigianato, devono essere presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, alle quali sono delegate le relative funzioni istruttorie.
L’istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato.
Nelle stesse forme è fissata la misura della indennità che compete alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti. Tale indennità è proporzionata alle spese incontrate, in relazione al numero e al valore delle domande istruite.


Art.8
La concessione e l’erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato.
La concessione e l’erogazione dei contributi per investimento ad iniziative il cui costo globale non superi i 5.000.000 di lire sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per l’istruttoria.
Le Camere provvedono alla concessione dei contributi su conforme parere della Commissione provinciale dell’artigianato di cui all’articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860; qualora non si verifichi la conformità dei pareri la decisione è demandata all’Assessore regionale competente in materia di artigianato.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operano in conformità alle direttive impartite dall’Amministrazione regionale, con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 7.
Avverso la reiezione della domanda di concessione dei contributi è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all’Assessore regionale competente in materia di artigianato, che decide sentita la Commissione regionale per l’artigianato.


Art.9
In relazione alla delega di cui al precedente articolo 8, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato, dispone con proprio decreto la ripartizione parziale dei fondi disponibili tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna.
Le somme così ripartite sono devolute agli enti delegati che le gestiscono mediante contabilità speciali e ne danno rendiconto annuale all’Assessorato regionale competente entro il 31 di marzo dell’anno successivo.
Con le stesse modalità di cui al primo comma, e sulla base di documentate esigenze, possono essere ridotte o incrementate le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente.


TITOLO III
(NORME PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AGEVOLATI DI IMPIANTI E DI ESERCIZIO)
Art.10
L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio passivo della Regione, presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui al precedente articolo 1, di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.
Per l’amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore alle Finanze, di intesa con quello competente in materia di artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall’istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente, sentito il Comitato tecnico regionale per l’artigianato e l’Assessore regionale alle Finanze, vengono annualmente fissate, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura dei prestiti per i singoli gruppi merceologici di imprese.


Art.11
Sul fondo di rotazione di cui all’articolo precedente possono essere concessi prestiti agevolati:
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari e attrezzature;
c) per il credito di esercizio.


Art.12
I prestiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo precedente sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell’iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 30.000.000 di lire.
Per le cooperative e per i consorzi di cui all’articolo 1 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 90.000.000 di lire.
In ogni caso, l’entità del prestito, sommata a quella del contributo per investimenti di cui al titolo II della presente legge, non può superare il costo globale ammesso.
Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all’atto di stipula del contratto di mutuo viene disposta la erogazione anticipata del 40 per cento della cifra mutuata.


Art.13
I prestiti per il credito di esercizio di cui alla lettera c) del precedente articolo 11 sono concessi mediante sconto cambiario, sulla base di documentate esigenze, in misura non superiore a 4.000.000 di lire.
Alle cooperative ed ai consorzi di cui al precedente articolo 1, i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di documentate esigenze, sino ad un importo massimo di 12.000.000 di lire.


Art.14
Per i prestiti di cui al precedente articolo 11, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3 per cento in ragione di anno.

Art.15
Il preammortamento e l’ammortamento dei prestiti devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:
- per i prestiti di cu i alla lettera a) del precedente articolo 11: 3 anni per preammortamento e 15 anni per l’ammortamento;
- per i prestiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 11: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l’ammortamento; il preammortamento e l’ammortamento saranno comunque rapportati al periodo medio stimato di deperimento dei beni oggetto di finanziamento;
- per i prestiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 11: 1 anno per il preammortamento e 2 anni per l’ammortamento.
L’ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale e di interessi.
E’ data facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente il debito.


Art.16
I termini massimi di ammortamento di cui al precedente articolo 15 sono applicabili, su richiesta degli interessati, anche alle operazioni che ne abbiano titolo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali vengono predisposti nuovi piani di ammortamento che devono tener conto del periodo di ammortamento già trascorso.
Ove, per le operazioni di cui al precedente comma, non sia ancora iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento, alle stesse è applicabile, se più favorevole, anche il termine massimo di preammortamento stabilito nel precedente articolo 15.


Art.17
A garanzia dei prestiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 11, è ritenuta sufficiente, rispettivamente, l’iscrizione di ipoteca e la assunzione di privilegio.
A garanzia dei prestiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, ove risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria dell’azienda, e tenuto conto della serietà e dell’anzianità professionale del titolare, è ritenuta sufficiente la semplice obbligazione cambiaria. Ove, invece, non risultino comprovati i requisiti di cui sopra, deve richiedersi l’avallo di persona solvibile o altra adeguata garanzia.


Art.18
Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano, per il medesimo investimento, credito agevolato su fondi pubblici, possono essere concessi, con priorità assoluta, prestiti integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista.

Art.19
Le domande di prestito devono essere presentate all’ istituto convenzionato, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art.20
Sulle domande decide, in base alle direttive generali emanate dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato, un Comitato per ciascun istituto di credito convenzionato presieduto dal Presidente dell’istituto, o da un suo sostituto, e composto da:
a) due rappresentanti dell’Assessorato regionale competente in materia di artigianato;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla Rinascita;
c) un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;
d) un rappresentante del Comitato tecnico regionale per l’artigianato;
e) un rappresentante dell’Assessorato regionale alle Finanze;
f) un rappresentante dell’Assessorato regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione;
g) il direttore generale dell’istituto convenzionato;
h) i Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato richiamate al precedente articolo 8;
i) un rappresentante di ciascuna organizzazione di categoria.


Art.21
Spetta all’istituto convenzionato il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.
In caso di accertata irregolarità o inadempienze da parte del mutuatario nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l’istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui all’articolo precedente, che ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta, per un periodo massimo di 18 mesi.


TITOLO IV
(NORME PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE SUSSIDIARIE)
Art.22
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio passivo della Regione, presso gli istituti di credito di cui al precedente articolo 10 un fondo speciale per la concessione ai soggetti di cui al precedente articolo 1 di garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di artigianato d’intesa con l’Assessore alle Finanze, sentito il Comitato tecnico regionale per l’artigianato vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura delle garanzie per i singoli gruppi merceologici di imprese, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.
La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell’Assessore competente in materia di artigianato d’intesa con l’Assessore alle Finanze.
L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.


TITOLO V
(NORME FINANZIARIE E FINALI)
Art.23
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende, ivi compresa l’area occorrente, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature;
Capitolo 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane.
Nello stesso stato di previsione è soppresso il capitolo 26725
E’ altresì così modificata, nello stesso stato di previsione della spesa, la denominazione dei seguenti capitoli:
Capitolo 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l’integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia;
Capitolo 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell’entrata:
Capitolo 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8 LC 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250) lire 170.000.000;
Stato di previsione della spesa:
Capitolo 16706 - Indennità da corrispondere alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura per l’istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende, ivi compresa l’area occorrente, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature lire 50.000.000;
Capitolo 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l’integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia lire 50.000.000;
Capitolo 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane lire 50.000.000;
Capitolo 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane lire 20.000.000;
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16706, 26724, 26741 e 26743 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Al maggior onere annuo sarà fatto fronte, per gli esercizi successivi al 1968, con una quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.


Art.24
Il fondo di cui all’articolo 10 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, nonché dai rientri delle somme restituite dai mutuatari.
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall’istituto o dagli istituti di credito convenzionati.


Art.25
Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, saranno fatte affluire su un apposito conto speciale istituito presso il Credito industriale sardo e saranno utilizzate, su proposta dell’Assessore regionale alle Finanze di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di artigianato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi del precedente articolo 10.
L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nelle successive modificazioni.


Art.26
Sono abrogate la legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e le successive modificazioni, nonché, per quanto attiene alla concessione dei contributi per investimento, la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68, e le successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 maggio 1968.

Del Rio