Consulta la deliberaLa legislazione nazionale sulla tutela dei corsi d'acquaLe disposizioni del Codice Urbani (D.Lgs 42/2004) in materia di tutela paesaggistica includono tra le “aree tutelate per legge” (art. 142 comma 1 lettera c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
La determinazione della specifica disciplina ordinata alla tutela e valorizzazione dei corsi d’acqua di cui sopra, è demandato alle Regioni che, nell’elaborazione del piano paesaggistico, procedono alla loro puntuale individuazione (art. 143 comma 1 lettera b).
La legislazione regionale sulla tutela dei corsi d'acquaIl piano paesaggistico della Sardegna recepisce le disposizioni del Codice Urbani e stabilisce, all’art. 17, comma 3, lettera h delle NTA, che fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio regionale, con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, sono una “categoria di beni paesaggistici” del PPR.
Tale definizione estende la tutela degli elementi idrografici iscritti negli elenchi di cui al RD 11/12/1933, n. 1775, ai corsi d’acqua individuati negli allegati cartografici del PPR.
Irrilevanza paesaggisticaL’ art. 142 comma 3 del Codice Urbani, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, attribuisce alla Regione la possibilità di individuare, tra i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933, quelli che, in tutto o in parte, abbiano perso i caratteri connotativi dell'interesse paesaggistico e vadano dichiarati irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.
L’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con nota n. 84/gab del 10 marzo 2008, ha invitato le Amministrazioni comunali della Sardegna a comunicare i tratti dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi considerati irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, richiedendo contestualmente esaurienti motivazioni a sostegno delle eventuali richieste di esclusione degli stessi dal vincolo di cui all’art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.
A seguito dell’esame degli atti trasmessi dai Comuni all’Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica, la Giunta regionale ha deliberato (DGR 35/11 del 24.06.2008) la rimozione del vincolo paesaggistico per i tratti fluviali riportati nella tabella in allegato, senza escludere, comunque, l’operatività di altrie ventuali vincoli imposti sugli stessi e sulle aree adiacenti in base a norme di legge o ad altri specifici provvedimenti amministrativi, ovvero in forza dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m)