Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 23
Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari.LEGGE REGIONALE 23 settembre 2016, n. 23
Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 45 del 29 settembre 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 settembre 2016
Pigliaru
Ultimo aggiornamento: 29.09.16
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna