Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 20 dicembre 2018, n. 46

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 58 Parte I e II del 27 dicembre 2018
Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)

1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l’Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.

Art. 2
Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2018
Pigliaru