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Legge Regionale 05 novembre 2018, n.41

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 50 del 8 novembre 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018
(Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), è sostituito dal seguente: "L'espletamento delle procedure di cui al presente articolo e l'acquisizione del parere dell'ANCI Sardegna sulla proposta di programma pluriennale di spesa, sono condizioni necessarie per l'inserimento degli interventi di cui al presente comma nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4."
Art. 2
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018
(Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione avviene per l'intero importo, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento."

Art. 3
Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 8 del 2018
(Utilizzo delle economie)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, è inserito il seguente: "Art. 8 bis (Utilizzo delle economie)
1. I ribassi d'asta e le ulteriori economie sulle opere di competenza dell'Amministrazione regionale o degli enti appositamente delegati o convenzionati a norma della presente legge restano a disposizione della stazione appaltante per il completamento dell'opera medesima oppure per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento."

Art. 4
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018
(Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura)

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
"2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto, ove possibile, del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria."
b) il comma 5 è così sostituito:
"5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo la legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari o con ordini professionali."

Art. 5
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018
(Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, in conformità all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018
(Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24, gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e professionali di cui al comma 3 dell'articolo 24, che gratuitamente, previo avviso esplorativo della stazione appaltante, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti, di importo stimato inferiore a ventimila euro, in possesso della certificazione di cui al comma 8.
3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, approvano la proposta, selezionata sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione e, con l'autorizzazione dell'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive, fissando un termine per l'esecuzione.
5. Ai fini dell'intervento volontario per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici, secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, la proposta tecnica descrittiva dell'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5 e selezionato sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dall'operatore economico selezionato; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto."

Art. 7
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018
(Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori)

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente:
"4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate, stabilite dalla normativa statale e dalle relative disposizioni di attuazione, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto."

Art. 8
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018
(Incentivi per le funzioni tecniche)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente:
"2. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel sistema Regione non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 9
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018
(Soccorso istruttorio)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente:
"1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio non oneroso, secondo la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."
Art. 10
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggior oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
Abrogazioni

1. Nella legge regionale n. 8 del 2018 sono abrogati:
a) l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 16;
b) il comma 10 dell'articolo 25.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 novembre 2018

Pigliaru