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La Legge regionale n. 13/2010

Il sistema di relazioni tra la Regione e le istituzioni dell’Unione europea è stato recentemente disciplinato con la Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5”, che ha consentito l’adeguamento dell’ordinamento regionale al Trattato di Lisbona e alla normativa nazionale.

La Legge regionale n. 13/2010 disciplina i rapporti tra l’ordinamento regionale e l’ordinamento comunitario, sia in fase ascendente (partecipazione alla formazione del diritto comunitario) sia in fase discendente (recepimento e attuazione del diritto comunitario). La disciplina riguarda inoltre la partecipazione della Regione ai piani, programmi e progetti finanziati dall’Unione europea, lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione di accordi e intese con altri enti territoriali di Stati esteri.

La legge regionale introduce nell’ordinamento regionale la sessione europea annuale del Consiglio regionale, per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale. La sessione europea rappresenta l’occasione per l’esame di tutti i documenti più importanti adottati nel corso dell’anno dalle istituzioni dell’Unione europea e per l’adozione di tutti gli atti di competenza dell’Assemblea legislativa, tra cui la legge europea regionale annuale. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo rivolto alla Giunta.

Un altro aspetto innovativo riguarda gli obblighi informativi tra Giunta regionale e Consiglio, la LR 13/2010 prevede infatti uno scambio di informazione reciproca costante sulle attività svolte in ambito europeo. Lo strumento principale per l’attuazione di tale obbligo è la relazione informativa sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale che la Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale prima dell’inizio della sessione europea.

L'art. 18, comma 1, della L.R. n. 24/2014, ha modificato l'articolo 23 della L.R. n. 13/2010, che disciplina l'organizzazione dell'ufficio di Bruxelles.
Di conseguenza, il testo consolidato dell'art. 4 della L.R. n.12/1996 è il seguente:
Art. 4
Organizzazione dell'Ufficio
1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 1 è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso monetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le sedi consolari.

La Deliberazione della Giunta regionale n.52/35 del 28 ottobre 2015 ha dato attuazione alla disposizione normativa, determinando la nuova governance e il nuovo contingente organico dell'ufficio di Bruxelles.

Vai a Testo della Legge n° 13 del 30 giugno 2010