Stemma Regione Sardegna


Legge Regionale 9 marzo 1976, n. 10
Norme in materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Norme Generali)
Art.1
Fino all’approvazione di una organica legge regionale ai sensi dell’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, la vigente disciplina urbanistica è integrata dalle norme della presente legge.

Art.2
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, i piani regolatori generali, i piani regolatori intercomunali, i programmi di fabbricazione ed i regolamenti edilizi devono essere adeguati ai piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, ed articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, entro i sei mesi dalla loro approvazione.

Art.3
I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, anche se approvati anteriormente al decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968, sono obbligati ad adeguarli alle disposizioni contenute nel medesimo decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; la Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulla deliberazione comunale di adeguamento entro i sei mesi successivi al ricevimento della stessa.
Sono fatti salvi i piani particolareggiati, i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente approvati, nonchè i piani di lottizzazione per i quali sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al decreto interassessoriale di cui al primo comma del presente articolo, l’edificazione è soggetta alle seguenti disposizioni:
1) in tutte le zone corrispondenti a quelle territoriali omogenee descritte dall’articolo 3 del citato decreto, non possono essere superati i limiti di densità edilizia fondiaria, di altezza dei fabbricati e di distanza fra i medesimi fissati dagli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto;
2) è obbligatorio il piano particolareggiato od il piano di lottizzazione - conformi agli standars del summenzionato decreto interassessoriale nelle zone corrispondenti a quelle classificate “C”, mentre in quelle corrispondenti alle zone classificate “B”, il piano esecutivo è obbligatorio quando siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadro di area edificabile o siano consentite altezze superiori a 25 metri.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere approvati piani particolareggiati nè concessi nullaosta relativi ai piani di lottizzazione che siano in contrasto con le disposizioni del citato decreto interassessoriale.
In caso di modifiche od integrazioni al suddetto decreto interassessoriale tutti i Comuni sono tenuti ad adeguarvi i rispettivi strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento che dispone le modifiche ed integrazioni medesime.
In caso di inadempienza alle norme di cui ai precedenti commi, i competenti organi regionali di controllo sugli atti dei Comuni adottano gli interventi sostitutivi, secondo la procedura prevista dall’articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art.4
I programmi di fabbricazione di cui all’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l’intero territorio comunale e possono prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.
I vincoli predetti, anche per quanto riguarda quelli previsti nei programmi di fabbricazione approvati prima della entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale.
Il programma di fabbricazione quando contiene i vincoli di cui al primo comma, deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione; l’effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali ed inserzione in almeno uno dei più diffusi quotidiani dell’isola.
Chiunque può presentare osservazioni all’Amministrazione comunale fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
Il Consiglio comunale delibera sulle osservazioni e se le accoglie, in tutto o in parte, modifica di conseguenza il programma di fabbricazione.

Art.5
I programmi di fabbricazione possono essere attuati mediante piani particolareggiati di esecuzione nelle forme, con le procedure e con gli effetti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.6
Per i Comuni soggetti all’obbligo della redazione dei piani regolatori generali, che non vi abbiano ancora ottemperato, nessuna proposta di variante o modifica al regolamento edilizio o all’annesso programma di fabbricazione può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell’Assessore regionale competente che potrà concederla in vista di sopravvenute ragioni che ne determinino la totale o parziale inattuabilità o la convenienza a migliorarlo.

Art.7
Nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate “F” ai sensi del decreto interassessoriale numero 01856 del 6 agosto 1968 è obbligatoria la lottizzazione per sub - zone omogenee dimensionate dall’Amministrazione comunale tramite uno studio di disciplina del territorio esteso all’intera zona “F”, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo studio consiste in una relazione tecnica corredata da planimetria in scala adeguata con cui siano individuate, dimensionate e localizzate le principali infrastrutture per la urbanizzazione primaria e secondaria nonchè le volumetrie edificabili in ciascuna sub - zona omogenea nel rispetto della necessità del loro concentramento ed armonico inserimento nel territorio.
Qualora zone destinate ai servizi generali comunque denominati confinino con le zone classificate “F” ai sensi del citato decreto interassessoriale, lo studio di cui al primo comma del presente articolo deve ricomprendere anche le predette zone.
La deliberazione del Consiglio comunale, previo controllo di legittimità, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni, è approvata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia urbanistica, previo parere della Sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche, entro sessanta giorni dal suo ricevimento con il decreto di approvazione possono essere apportate allo studio le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali o archeologici, nonchè la libera fruibilità delle aree pubbliche.
In caso di inerzia dell’Amministrazione comunale, lo studio può essere compilato d’ufficio dall’assessore regionale competente in materia urbanistica mediante incarico a liberi professionisti.
Il progetto di studio è trasmesso alla Amministrazione comunale interessata che, previo deposito nella segreteria comunale per venti giorni consecutivi, è tenuta ad adottarlo con le modificazioni, varianti o integrazioni ritenute necessarie.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma, i proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni.
Il Consiglio comunale, esaminate le osservazioni eventualmente presentate, è tenuto ad adottare lo studio entro sessanta giorni dalla data di scadenza di cui al precedente sesto comma, eventualmente in sede di convocazione di ufficio disposta dal competente organo regionale di controllo in caso di inerzia.
Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, lo studio si intende adottato e le osservazioni eventualmente presentate sono valutate in sede di approvazione dello studio ai sensi del terzo comma del presente articolo.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni in misura pari alla somma necessaria per la redazione del predetto studio.

Art.8
Nei piani di lottizzazione ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate “F” ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 e che abbiano per oggetto terreni limitrofi al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, il verde pubblico e le altre aree pubbliche diverse da quelle stradali devono essere accorpate ed ubicate prevalentemente lungo il lato prospiciente il mare.
La relativa viabilità deve in ogni caso garantire, per ubicazione e dimensionamento, con l’accesso al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, la pubblica fruibilità dei medesimi.

Art.9
Le somme percepite dalle Amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria - da utilizzarsi per la realizzazione delle stesse opere secondo programmi riferiti all’intero territorio comunale - o di rivalsa per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative a piani di lottizzazione, costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, secondo comma, del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

CAPO II
(Misura provvisoria di tutela ambientale)
Art.10
Fino all’adeguamento dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi ai criteri ed ai limiti di utilizzazione dei beni naturali che - al fine di impedire la degradazione dei valori ambientali nonchè le deviazioni di uso dei beni stessi - saranno fissati dai piani territoriali di coordinamento di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, ed all’articolo 4 della legge regionale 3.6.1975, n. 26, e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la attività edificatoria è soggetta alla disciplina integrativa di cui ai successivi articoli.

Art.11
E’ vietato eseguire costruzioni o opere di urbanizzazione soggette a licenza edilizia ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
a) nel mare territoriale
b) nel demanio marittimo e in ogni caso ad una distanza inferiore a centocinquanta metri dal mare nelle zone territoriali omogenee - confinanti con il mare - classificate “D” “E” ed “F” ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968.
All’interno della medesima fascia di rispetto non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno se non previa approvazione da parte del Consiglio comunale e nullaosta dell’Assessore competente in materia urbanistica di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.
Il predetto Assessore potrà richiedere il parere della Sopraintendenza ai monumenti e gallerie ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art.12
Nelle zone territoriali omogenee classificate “E” ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 il volume complessivo di ciascun fabbricato non può superare la misura di un centesimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile se la costruzione è ubicata a distanza inferiore a metri mille dal mare.

CAPO III
(Eccezioni, deroghe e sanzioni)
Art.13
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 12 della presente legge non si applicano:
a) nelle aree oggetto di piani particolareggiati regolarmente approvati
b) nelle aree oggetto di piani di lottizzazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
c) nelle aree oggetto di piani di lottizzazione convenzionati successivamente al 2 dicembre 1966 ai sensi del quinto comma dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, numero 765, ed autorizzati sulla base di deliberazione del Consiglio comunale in data anteriore a quella della entrata in vigore nella predetta legge o comunque regolarmente approvati e convenzionati anteriormente al 2 dicembre 1966, che siano stati inoltre recepiti in piani regolatori o programmi di fabbricazione approvati posteriormente al decreto intersassessoriale 01856 del 6 agosto 1968;
d) alle licenze edilizie regolarmente rilasciate ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed i cui lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art.14
Alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge sono ammesse deroghe limitatamente:
a) alle opere connesse a servizi pubblici
b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi esistenti;
c) alle opere di consolidamento, restauro e ristrutturazione senza alterazioni di volumi e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni;
d) alle opere relative a ponti turistici localizzati nell’ambito di complessi ricettivi ed alle opere per servizi e infrastrutture;
e) alle opere pubbliche di proprietà dello Stato, della regione, e delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra essi costituiti;
f) alle opere relative a porti industriali localizzati nell’ambito di aree e nuclei di sviluppo industriale ed alle connesse opere per servizi ed infrastrutture;
g) alle costruzioni ed alle opere di urbanizzazione ubicate nel territorio delle Isole minori, ove la distanza dal mare prevista dall’articolo 11, lettera b), della presente legge può essere ridotta in rapporto alla particolare natura dei luoghi ed alle caratteristiche delle opere progettate.
La deroga è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, previo nullaosta dello Assessore regionale competente, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche; il predetto Assessore potrà richiedere il parere della Soprintendenza ai monumenti e gallerie ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480.

Art.15
I lavori iniziati od eseguiti in violazione degli articoli 11 e 12 della presente legge comportano sempre, salva la applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni della legge urbanistica, l’obbligo della demolizione e della rimessa in pristino.
Il Sindaco, senza audizione di organi consultivi o deliberativi, entro sessanta giorni dall’accertamento della violazione, ordina la demolizione e la rimessa in pristino assegnando al contravventore sino ad un massimo di mesi tre per la esecuzione; scaduto inutilmente tale termine dispone l’esecuzione dei lavori in danno del contravventore entro i successivi tre mesi, con l’osservanza delle norme di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
I termini suddetti sono perentori.
L’obbligo della demolizione e della rimessa in pristino è esteso ai lavori contrastanti con le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, che siano stati iniziati, in data posteriore al 1º gennaio 1975, senza licenza edilizia ovvero con licenza annullata ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per violazione dell’obbligo, previsto dalla legge ovvero dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, della preventiva lottizzazione convenzionata.
In caso di inerzia del Sindaco, gli organi regionali di controllo sugli atti dei Comuni adottano gli interventi sostitutivi ai sensi della legge.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune, qualora il Sindaco ne faccia richiesta, la somma per le demolizioni e le rimesse in pristino.

Art.16
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito, nell’apposita categoria n. 4 “Acquisti di beni e di servizi”, che pure si istituisce, il seguente capitolo 16200 “Spese per la redazione degli studi di disciplina dei territori delle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate “F” ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968”.
Sono altresì istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 16023 “Contributi ai Comuni per la redazione degli studi di disciplina dei territori delle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate “F” a sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968”;
nell’apposita categoria n. 12 “Trasferimenti”, che pure si istituisce il capitolo 26221 “Anticipazioni ai Comuni per le spese di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale”.
Dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 sono stornate le seguenti somme: a favore del capitolo 16200 lire 5.000.000 ed a favore del capitolo 16203 lire 95.000.000.
E’ altresì stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 la somma di lire 50.000.000 a favore del capitolo 26221.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo 31510 “Rimborso da parte dei Comuni delle anticipazioni ad essi concesse per le spese di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale” per memoria.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli sovraindicati ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni 1977 e successivi, e valutate in complessive annue lire 250.000.000, si fa fronte con una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

CAPO IV
(Norme transitorie e finali)
Art.17
Ai soli effetti dell’efficacia dei vincoli previsti dal primo comma dell’articolo 4 della presente legge al programma di fabbricazione approvati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del medesimo articolo 4.
Dalla data del deposito del programma di fabbricazione nella segreteria comunale e fino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del predetto articolo 4, quando non vengano presentate osservazioni, ovvero sino alla data di adozione della deliberazione che respinge le osservazioni, oppure fino alla approvazione della delibera che, accogliendo le osservazioni, modifica il programma, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Art.18
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1976.

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