Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Accessibiltà e catalogo di dati, metadati e banche dati

CATALOGO DATI, METADATI E RELATIVE BANCHE DATI in possesso delle amministrazioni e regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati
Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005
“l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.

La Regione Sardegna ha pubblicato un sito sperimentale prodotto all’interno del progetto europeo HOMER. Le finalità dell’iniziativa e l’elenco dei dati aperti rilasciati dalla Regione Sardegna sono disponibili all’indirizzo http://opendata.regione.sardegna.it/

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (da pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012
“entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.

La Regione Sardegna utilizza per la realizzazione della propria presenza web diversi sistemi, ad esempio sistemi di Content Management (CMS), principalmente CMS RAS, Drupal, oltre Entando/Japs e altri framework per specifiche esigenze.
Nelle fasi di progettazione, sviluppo e modifica di un sito web (indifferentemente se sviluppato internamente dai tecnici di un ente della pubblica amministrazione locale o da una ditta privata esterna) si è tenuto conto degli obblighi normativi in materia di accessibilità degli utenti diversamente abili alle tecnologie informatiche, ma anche dello stato dell’arte della ricerca e delle conoscenze professionali in materia di usabilità, design, interazione uomo-computer, architettura dell’informazione, user experience, user-centered design, ergonomia cognitiva, etc., seppure con un approccio di tipo pragmatico ed orientato al risultato richiesto (ovvero alla progettazione e realizzazione di una interfaccia o alla redazione di un documento di specifiche o linee guida). Tali prescrizioni vengono applicate, nello sviluppo del portale, dalla società in house SardegnaIT .
Sistemi e procedure utilizzati per la redazione e la pubblicazione dei contenuti web pubblicati dalla Regione Sardegna, non generano di per sé portali automaticamente accessibili, né le verifiche di accessibilità effettuate in fase di sviluppo e lancio dei siti possono considerarsi esaustive, anche successivamente a seguito delle attività redazionali di pubblicazione di contenuti testuali o multimediali sul web.
Nel caso di applicazioni e siti già realizzati da terze parti, la società in house SardegnaIT, esegue test, collaudi e controlli di conformità relativi al fine di verificare il rispetto delle regole tecniche previste dalla normativa in materia di accessibilità (c.d. Legge “Stanca” e successive modifiche ed integrazioni con requisiti e regolamenti tecnici derivati, linee guida per la PA ufficialmente rilasciate, standard W3C, iniziativa WAI-WCAG 2.0) e di proporre al realizzatore soluzioni e consigli per la messa a norma del sito web o per la risoluzione delle criticità eventualmente riscontrate.


ELENCO PROVVEDIMENTI PER L'USO DEI SERVIZI IN RETE adottati al fine di:
consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati o PEC:
per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie;
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;
per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
definire termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica per la notifica degli atti, le comunicazioni digitali, l’erogazione dei servizi elettronici resi dalla PA.
Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005
3-bis “a partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”.
3-ter “a partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi”.
3-quater “i soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata”.