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LEGGE REGIONALE  n° 9 del 31 marzo 1987
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 , concernente: << Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l' assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale >>, già modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 14 del 9 aprile 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 [abrogato] [1]
      L' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 , già sostituito con l' articolo unico della legge regionale 19 maggio 1951, n. 8 , è sostituito dal seguente: «

    <<Allo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità sanitarie locali nell' ambito della programmazione sanitaria regionale per l' impianto di nuovi centri ambulatoriali o per l' acquisto di immobili da destinarsi a centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti << » .
ARTICOLO 1 [sostituzione] [2]
      L' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 , già sostituito con l' articolo unico della legge regionale 19 maggio 1951, n. 8 , è sostituito dal seguente: «

    << Allo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell' ambito della programmazione sanitaria regionale, per l' impianto di nuovi centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti >> » .
ARTICOLO 2 [abrogato] [3]
      L' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 , già sostituito con l' articolo unico della legge regionale 19 maggio 1951, n. 8 , è sostituito dal seguente: «

    << Le Unità sanitarie locali che intendono giovarsi dei benefici della presente legge devono presentare domanda all' Assessorato all' igiene e sanità corredata - nel caso in cui si chieda un contributo - del progetto che si intende attuare e del piano finanziario.

    Sull' opportunità dell' opera e sul progetto esprime il parere il Comitato tecnico sanitario regionale - qualora l' importo sia superiore a lire 1.000.000.000 - il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici >> » .
ARTICOLO 2 [sostituzione] [4] ARTICOLO 3
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 marzo 1987 Melis

Note di vigenza

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