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LEGGE REGIONALE n° 8 del 10 luglio 2000
Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 22 del 17 luglio 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO (1)

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
    1.  Fino alla completa riforma del settore del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , la Regione, allo scopo di assicurare le condizioni socioeconomiche di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori sedi di centri comunali o di periferici agglomerati residenziali, è autorizzata a garantire, mediante congrue agevolazioni tariffarie, l'esercizio del costituzionale diritto dei cittadini alla mobilità sulle tratte marittime tra tali isole e i prospicienti porti sardi.

    2.  L'agevolazione su tali tratte è limitata ai soli collegamenti notturni sia ordinari che di emergenza effettuati da imprese di navigazione che non beneficino già per le tratte medesime di agevolazioni e finanziamenti pubblici.
ARTICOLO 2 Direttive generali
    1.  La Regione, ai fini dell'affidamento del servizio con procedura concorsuale, definisce, sentiti i comuni interessati, con direttiva di programma:
    • a)le specifiche relazioni di traffico marittimo ammissibili alle agevolazioni ed i loro specifici approdi;
    • b)i requisiti delle imprese: esse devono essere proprietarie dei mezzi utilizzati, dare garanzia di capacità tecnica ed affidabilità in virtù di esperienza maturata nel settore;
    • e)la tipologia delle navi;
    • d)i criteri di fissazione delle tariffe;
    • e)il numero e gli orari delle corse;
    • f)la durata massima dei contratti;
    • g)la previsione dell'onere finanziario annuale da porre a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 3 Norme transitorie
    1.  Al fine di evitare l'interruzione de collegamenti marittimi notturni da e per le isole di San Pietro e La Maddalena, sulle tratte Carloforte - Calasetta e La Maddalena - Palau, la Regione è autorizzata a prorogare, per l'anno 2000, i contratti d'appalto in essere alla data del 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 4 Norma finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 per l'anno 2000 e in lire 3.000.000.000 per gli anni successivi.

    2.  Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti recati dal capitolo 13039 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e dal corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 luglio 2000 Floris

Note di vigenza

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