ARTICOLO 1 Finalità 1.
Fino alla completa riforma del settore del trasporto pubblico locale in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
, la Regione, allo scopo di assicurare le condizioni socioeconomiche di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori sedi di centri comunali o di periferici agglomerati residenziali, è autorizzata a garantire, mediante congrue agevolazioni tariffarie, l'esercizio del costituzionale diritto dei cittadini alla mobilità sulle tratte marittime tra tali isole e i prospicienti porti sardi.
2.
L'agevolazione su tali tratte è limitata ai soli collegamenti notturni sia ordinari che di emergenza effettuati da imprese di navigazione che non beneficino già per le tratte medesime di agevolazioni e finanziamenti pubblici.
ARTICOLO 2 Direttive generali 1.
La Regione, ai fini dell'affidamento del servizio con procedura concorsuale, definisce, sentiti i comuni interessati, con direttiva di programma: - a)le specifiche relazioni di traffico marittimo ammissibili alle agevolazioni ed i loro specifici approdi;
- b)i requisiti delle imprese: esse devono essere proprietarie dei mezzi utilizzati, dare garanzia di capacità tecnica ed affidabilità in virtù di esperienza maturata nel settore;
- e)la tipologia delle navi;
- d)i criteri di fissazione delle tariffe;
- e)il numero e gli orari delle corse;
- f)la durata massima dei contratti;
- g)la previsione dell'onere finanziario annuale da porre a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 3 Norme transitorie 1.
Al fine di evitare l'interruzione de collegamenti marittimi notturni da e per le isole di San Pietro e La Maddalena, sulle tratte Carloforte - Calasetta e La Maddalena - Palau, la Regione è autorizzata a prorogare, per l'anno 2000, i contratti d'appalto in essere alla data del 31 dicembre 1999.
ARTICOLO 4 Norma finanziaria 1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 per l'anno 2000 e in lire 3.000.000.000 per gli anni successivi.
2.
Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti recati dal capitolo 13039 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e dal corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 luglio 2000 Floris