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LEGGE REGIONALE n° 6 del 10 marzo 2010
Provvedimenti a favore di persone con handicap grave di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 8 del 18 marzo 2010

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
    1.  L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale predispone annualmente un programma nel quale è disciplinata la verifica, anche a campione, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici della legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

    2.  Per l'anno 2010:
    • a)i piani personalizzati per gli interventi a favore dei minori e degli adulti con meno di sessantacinque anni valutati da 64 a 100 punti, previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 55/33 del 16 dicembre 2009, sono finanziati con gli importi massimi previsti dalla deliberazione n. 28/16 del 1° luglio 2005 e con le medesime modalità;
    • b)i piani personalizzati per gli interventi a favore dei minori e degli adulti con meno di sessantacinque anni valutati da 63 a 01 punti, previsti nella deliberazione della giunta regionale n. 55/33 del 16 dicembre 2009, sono integrati con un finanziamento pari a 650 euro per piano;
    • c)i piani personalizzati per gli interventi a favore di persone ultra sessantacinquenni valutati da 75 a 100 punti, previsti nella deliberazione della regionale n. 55/33 del 16 dicembre 2009, sono finanziati con gli importi massimi previsti dalla deliberazione n. 5/17 del 22 gennaio 2009 e con le medesime modalità.


ARTICOLO 2 Norma finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 2010 sono valutati in euro 14.000.000.

    2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

    In aumento

    UPB S05.03.007 Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni

    2010 euro 14.000.000

    2011 euro ---

    2012 euro ---

    2013 euro ---

    mediante incremento del capitolo SC05.0673

    In diminuzione

    UPB S08.01.002 FNOL parte corrente

    2010 euro 14.000.000

    2011 euro ---

    2012 euro ---

    2013 euro ---

    mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 5 del 2009 :

    - voce 1 - euro 4.390.000;

    - voce 4 - euro 9.610.000.
ARTICOLO 3 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 marzo 2010 Cappellacci

Note di vigenza

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