ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 1.
Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche riguardo ai Comitati costituiti con il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 1986, n. 7.
ARTICOLO 3 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Cagliari, addì 26 gennaio 1989 Melis