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LEGGE REGIONALE n° 5 del 22 gennaio 1987
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1987.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 del 24 gennaio 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      Ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 31 gennaio 1987, il bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 secondo gli stati di previsione dell' entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

      Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

      Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongano in ordine all' entità ed alla scadenza delle erogazioni.

      Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1987)>>, ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all' entrata in vigore della legge stessa.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
      Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nei settori di spesa dell' Assessorato dei lavori pubblici, facenti capo ai capitoli 08025, 08025/01, 08029, 08033, 08035/03, 08036, 08055/02, 08069/92, 08070/01, 08070/02, 08091, 08094, 08098, 08106/01, 08146/01, 08155, 08182, 08205, i termini di impegnabilità delle relative disponibilità , scadenti il 31 dicembre 1986, sono prorogati al 31 dicembre 1987. I residui presenti al 31 dicembre 1986 sul capitolo 08030 e relativi ai contributi per la gestione di fognature e di impianti di depurazione, nonchè per la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi sono attribuiti, rispettivamente, ai capitoli 05014/06 e 05014/07 che saranno istituiti nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987.
ARTICOLO 4
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1987.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 gennaio 1987. Melis

Note di vigenza

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