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LEGGE REGIONALE  n° 4 del 31 marzo 1992
Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 , sul fondo per l' edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 14 del 3 aprile 1992

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32
    2.  Il primo comma dell' articolo 5 è sostituito dal seguente: «"Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni" » .

ARTICOLO 2 Incremento dei mutui concedibili per l' edilizia agevolata
    1.  I finanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata da concedersi alle cooperative edilizie ai sensi del progetto biennale per gli anni 1988 e 1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono determinati tenendo conto di tutti i soci prenotati, compresi quelli di riserva, collocati nella graduatoria definitiva approvata, per le medesime cooperative edilizie, con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici n. 553/ 2 del 19 giugno 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 marzo 1992 Cabras

Note di vigenza

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