ARTICOLO 1 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 322.
Il
primo comma dell' articolo 5
è sostituito dal seguente:
«"Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni" »
.
ARTICOLO 2 Incremento dei mutui concedibili per l' edilizia agevolata 1.
I finanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata da concedersi alle cooperative edilizie ai sensi del progetto biennale per gli anni 1988 e 1989 della
legge 5 agosto 1978, n. 457
, sono determinati tenendo conto di tutti i soci prenotati, compresi quelli di riserva, collocati nella graduatoria definitiva approvata, per le medesime cooperative edilizie, con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici n. 553/ 2 del 19 giugno 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 marzo 1992 Cabras