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LEGGE REGIONALE  n° 3 del 22 gennaio 2010
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 3 del 28 gennaio 2010.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge

ARTICOLO 1 Abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006ARTICOLO 2 Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006
    1.  Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente: «

    " 6 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche. " » .
ARTICOLO 3 Proroga di termini e abrogazioni
    1.  Il termine per la presentazione, da parte dei comuni e delle province, delle domande per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), relativi agli interventi effettuati per fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2008, è prorogato al 30 settembre 2010.

ARTICOLO 4 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 gennaio 2010 Cappellacci

Note di vigenza

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