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LEGGE REGIONALE n° 39 del 24 dicembre 1991
Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 51 del 24 dicembre 1991

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
    ARTICOLO 1 Piano zone interne
      1.  E' autorizzata, nell' anno finanziario 1991, l' ulteriore spesa di lire 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).

      2.  Detta somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
    ARTICOLO 2 Fondo trasformazione passività cooperative agricole
      1.  Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all' articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato per l' anno finanziario 1991, della somma di lire 17.000.000.000 (cap. 06223).
    ARTICOLO 3 Interventi programmati in agricoltura ARTICOLO 4 Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali ARTICOLO 5 Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantone sociali
      1.  Nell' articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 , è aggiunto il seguente comma: " «
        2.  Con lo stanziamento di cui al precedente comma, l' intervento ivi previsto è esteso alla distillazione dei vini rossi prodotti dalle Cantine sociali nella campagna 1990/ 1991 ed aventi alto tenore di piombo, il prezzo d' acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio realizzato nella corrispondente annata, attestato dalla documentazione amministrativo - contabile della cantine, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto
      » ".


      3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali cooperative che abbiano registrato, a seguito delle avversità atmosferiche del 1991, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti all' ultimo triennio, un contributo determinato con criteri di proporzionalità e comunque non superiore al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura che a tal fine è incrementato di lire 4.500.000.000 (cap. 06120).

      4.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , alle cantine sociali contributi straordinari sino all' importo di lire 1.000.000.000 necessari per far fronte alle passività contratte a causa dell' insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni 1990 e 1991 e per favorire l' adeguamento strutturale ed organizzato diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
    ARTICOLO 6 Interventi vari
      1.  Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell' anno finanziario 1991, lo stanziamento di lire 4.930.000.000 (cap. 08301-01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito, con la destinazione di cui al comma precedente, al titolo di spesa 9.3.2/ I del programma di intervento per l' anno 1985.

      2.  Ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 , è disposta, nell' anno 1991, l' ulteriore spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 09052) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d' intervento per l' anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , da erogare agli enti locali per il reperimento e l' attrezzatura di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in aggiornamenti delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.03/ I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

      5.  L' autorizzazione di spesa di lire 25.200.000.000, disposta nell' anno 1991 per l' attuazione del quinto programma triennale 1988- 1989- 1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), è differita all' anno finanziario 1994.

      6.  Per l' attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano di cui al paragrafo 3.7 del programma di intervento 1988-1989-1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/ I del citato programma (cap. 03034- 01).

      7.  E' autorizzata per l' anno 1991 la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione, attraverso lotti funzionali, del progetto integrato di servizi dell' area di Cagliari "Piano Margarise" (cap. 03034- 01); lo stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ad integrazione dello stanziamento attribuito al terzo comma del titolo di spesa 11.3.07/ I del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna per gli anni 1988- 1989- 1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

      8.  Per l' attuazione degli interventi concernenti strutture di supporto alla pesca di cui al paragrafo 1.8. del programma di intervento 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.8/ I del citato programma (cap. 03034- 01).

      9.  Per l' attuazione degli interventi per lo sviluppo turistico di cui al paragrafo 3.1 lett. c) - porti turistici - del programma di intervento 1986- 1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , è autorizzata la spesa di lire 500.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della stessa legge 268/74 per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.01/ I del citato programma (cap. 03034- 01).

      10.  Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, l' autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17 , è incrementata, per l' anno finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 (capº 05111- 03).
    ARTICOLO 7 Palazzo Consiglio regionale
      1.  Per l' affidamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e recupero abitativo e del terziario nelle vie Cavour, Lepanto, Pisani e Porcile in Cagliari - al fine di consentire, con la denominazione dei vecchi locali resi liberi da cose e persone, l' immediata disponibilità delle aree all' uopo necessarie e l' urgente cantierabilità dei lavori medesimi indispensabili per la completa agibilità del nuovo palazzo del Consiglio regionale - è autorizzato il ricorso alla trattativa privata da assentire al miglior offerente che dovrà essere individuato, per garantire univoche responsabilità costruttive, fra le imprese già facenti parte dell' associazione temporanea esecutrice della nuova sede dell' organo legislativo della Regione.

      2.  Il prezzo del contratto derivante dalla trattativa di cui al comma precedente dovrà essere convenuto a corpo, chiavi in mano e onnicomprensivo anche delle spese ed oneri necessari per la sistemazione temporanea, per tutto il periodo contrattualmente previsto per l' esecuzione dei lavori sino al collaudo, delle famiglie abitanti nei locali che riguardano la demolizione oggetto della nuova opera, in alloggi idonei che verranno concessi in locazione, rimanendo esclusivamente a carico delle famiglie locatarie il canone stabilito ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 per gli alloggi di edilizia economica e popolare.

    ARTICOLO 8 Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della LR 45/1976

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA; TURISMO E ARTIGIANATO
    ARTICOLO 9 Contributi in conto occupazione alle imprese industriali
      2.  Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, secondo comma, delle legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/ I del Programma d' intervento 1988/ 1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 10 Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno finanziario 1991, ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 3.300.000.000 a favore del Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax, a fronte delle passività riscontrate e documentate, per la fornitura dei servizi di erogazione dell' acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (cap. 09027).

    ARTICOLO 11 Opere turistiche
      1.  L' assegnazione di lire 8.523.000.000, disposta a favore della Regione sul fondo per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 , è utilizzata per la realizzazione di opere di particolare interesse turistico à termini dell' articolo 79, primoe secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, nº 11 (cap. 07003- 03).
    ARTICOLO 12 Contributi agli artigiani ARTICOLO 13 Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
    ARTICOLO 14 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
      1.  Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l' anno 1992, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avviato il procedimento di trasformazione in società cooperative, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e purchè titolari di convenzione alla data del 31 dicembre 1991.

      2.  Per l' anno 1991, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , l' apertura e la gestione di strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali e semi - residenziali non è subordinata al rilascio di una apposita dichiarazione da parte dell' Assessorato regionale competente.

      3.  Per l' anno 1992, in deroga a quanto disposto dall' articolo 42, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, associazioni e cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all' Albo regionale, purchè esse dimostrino l' avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.

      4.  Per l' anno 1992 le Associazioni di volontariato che abbiano chiesto l' inserimento nell' Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal secondo comma dell' articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , possono stipulare rapporti di collaborazione con gli enti locali, anche se non hanno ottenuto l' inserimento nel predetto Albo, purchè dimostrino l' avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge, attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.

    ARTICOLO 15 [abrogato] [1] Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica
      1.  Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 , le prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialista non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata presso le strutture pubbliche e convenzionate del territorio nazionale possono essere fruite in forma di assistenza indiretta, con rimborso della spesa sanitaria a carico della Regione.

      2.  Le prestazioni di cui al comma precedente sono individuate annualmente, per branca specialistica, con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 15 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 , previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Con lo stesso decreto sono stabilite le misure massime del rimborso.

      4.  Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al precedente secondo comma continuano a trovare applicazione le previsioni della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1991, n. 39/ 87.

      5.  La copertura degli oneri, valutati in annue lire 1.000.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l' utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario nazionale (capº 12133- 02).
    ARTICOLO 16 Prestazioni socio - sanitarie
      1.  Le Unità sanitarie locali assicurano, con oneri posti a carico della Regione, la fruizione, nell' ambito del territorio nazionale, di prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio - sanitaria, per le quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 .

      2.  Le prestazioni sono individuate annualmente, per tipologia, con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene, sanità e dell' assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, Con lo stesso decreto è stabilita la misura massima del rimborso erogabile.

      3.  Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 1991.

      4.  La copertura degli oneri, valutati in annue lire 350.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l' utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale (capº 12133- 02).
    ARTICOLO 17 [abrogato] [2] Prestazioni sanitarie protesiche straordinarie
      1.  Le Unità sanitarie locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti norme, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore - tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso ma comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni non altrimenti perseguibili.

      2.  Parimenti le Unità Sanitarie Locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono erogare gratuitamente materiale di medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose.

      3.  Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo - valutati in lire 800.000.000 annue le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l' utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133- 02).
    ARTICOLO 17 [sostituzione] [3] Prestazioni sanitarie integrative straordinarie
      1.  Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l' erogazione di:
      • a)forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;
      • a bis)[sostituzione]ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo-facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi, indispensabili controlli periodici; [4]
      • b)materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose;
      • c)[sostituzione]medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente. [5]


      2.  Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal SSN, a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/ o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.

      2 bis.[sostituzione]  Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore al lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3. [6]

      3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati:
      • a) le protesi, i presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett a) ;
      • b) le forme morbose di cui al comma 1, lett b) ;
      • c) le patologie croniche di cui al comma 2 ;
      • d) le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l' accertamento delle patologie  [sostituzione] di cui ai commi 2 e 2 bis  [7] di cui al comma 2 .


      4.  Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità sanitarie Locali fanno fronte mediante l' utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).
    ARTICOLO 18 Contributo straordinario alla Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari
      1.  E' autorizzata per l' anno 1991 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del CMAS (lire 1.000.000.000) e del Centro di riferimento regionale AIDS (lire 500.000.000) (cap. 12062- 01).
    ARTICOLO 19 Assistenza economico - sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici
      1.  Per l' erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell' articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 12001-08).

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1991Cabras

Note di vigenza

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