ARTICOLO 1
Ai comuni cui sono trasferiti funzioni, beni e personale delle istituzioni pubbliche d' assistenza e beneficenza (PAB) soppresse ai sensi dell'
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
, in assenza di analoghi benefici disposti da leggi dello Stato, è concesso, nell' anno 1987 un contributo straordinario per gli oneri relativi al personale proveniente dalle stesse IPAB
ARTICOLO 2
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11
e
art. 3 della legge finanziaria
)
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02136 - (di nuova istituzione) cat. progr. 02.08) (1.1.1.5.2.2.08.07) (05.01) - Contributi straordinari ai comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle IPAB soppresse ai sensi dell'
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
lire 3.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, add' 14 settembre 1987Melis