ARTICOLO 1
A parziale deroga di quanto disposto dall'
articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1986, il bilancio della Regione per l' anno finanziario 1986 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nelle leggi di approvazione del bilancio per l' anno finanziario 1985 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l' anno 1985.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongano in ordine all' entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della
legge 1º giugno 1977, n. 285
, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1985.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 dicembre 1985Melis