Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE n° 37 del 24 dicembre 1998
Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 24 dicembre 1998

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionale
    ARTICOLO 1 Interventi a favore delle imprese agro-industriali - Modifica dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 1998ARTICOLO 2 [abrogato] [1] Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali
      1.  Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative.

      2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 1998, la costituzione presso il consorzio di cui al comma 1 di uno o più fondi di rotazione con lo stanziamento complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 10139).

    ARTICOLO 2 [sostituzione] [2] Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali.
      1.  Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso ì Consorzi fidi delle centrali cooperative uno o più fondi finalizzati alla concessione di adeguate garanzie sussidiarie per l'accesso ai prestiti concessi dagli Istituti di credito alle predette Cooperative.

      2.  La gestione dei fondi di cui sopra è definita con apposita convenzione da stipularsi di concerto con l'Assessorato competente in materia di credito.
    ARTICOLO 3 Interventi a favore delle imprese artigiane e commerciali
      1.  Nella legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , e successive modifiche, dopo l' articolo 10 è introdotto il seguente:

      « "Art. 10 bis - Interventi per nuovi investimenti "

      1. A favore delle imprese artigiane, anche di nuova costituzione, che attuino nuovi investimenti aventi i requisiti di cui all' articolo 6 , entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell' articolo 9 della presente legge, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall' articolo 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n.17 . Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.

      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'Amministrazione regionale competente.

      3. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibili, eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1 , può essere ammessa alle agevolazioni previste nell' articolo 3 della presente legge entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia.

      4. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli enti finanziari e creditizi. I rapporti tra gli enti e la Regione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 .

      5. Con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo." » .


      2.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in lire 101.250.000.000 per l'anno 1998 e in lire 45.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (capp. 07026/04 e 07026/05).

      3.  Con le stesse modalità di cui al comma 1 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese commerciali, aventi sede legale e operanti in Sardegna, interventi agevolati per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute, sicurezza, igiene e ambiente dei posti di lavoro; la relativa spesa è valutata in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap 07058).
    ARTICOLO 4 Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali
      2.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.

      3.  Qualora siano costituiti nell'ambito del distretto consorzi industriali, di imprese o di imprese congiuntamente ad  [abrogazione] enti locali  [3]  [sostituzione] enti utilizzatori  [4] , gli interventi sono attuati dai medesimi consorzi.

      4.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 09046).
    ARTICOLO 5 Interventi della Regione a favore dell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale
      1.  Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della società coonsortile per azioni Promin, quale intermediario finanziario per il contratto d'area di Sassari-Alghero-Porto Torres, per il supporto tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali nell'ambito territoriale del contratto d'area, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tale fine è autorizzata l'erogazione alla Promin S.C.P.A., di un contributo di lire 500.000.000 per l'anno
    ARTICOLO 6 Finanziamento integrativo per la realizzazione di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi
      1.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la concessione di contributi a comuni per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive in attuazione di Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) formalmente approvati (cap. 09052).

      2.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
      • [abrogazione]a) per la realizzazione nei PIP di opere infrastrutturali di interesse sovracomunale o per la realizzazione di PIP di interesse sovracomunale o per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP, come tali riconosciuti mediante apposita convenzione stipulata tra più comuni limitrofi ai sensi dell' articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , e con la quale sono anche concordati i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate, tenendo conto dell'interesse dei diversi comuni convenzionati; [5]
      • a)[sostituzione] per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all' articolo 2 , anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate; [6]
      • b)per il completamento di PIP già parzialmente realizzati;
      • c)per l'ampliamento o la nuova realizzazione di PIP in comuni privi di agglomerati industriali, a fronte di un numero significativo di domande di aree localizzative presentate da imprese


      2 bis.[sostituzione]  In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP. [7]

      3.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).
    ARTICOLO 7 [abrogato] [8] Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese
      1.  Al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la Regione promuove l'attivazione, presso i Comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico procedimento amministrativo, di cui agli articoli 23 e 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale.

      2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico. Le direttive debbono assicurare che ogni qualvolta la conclusione del procedimento unico comporti lo svolgimento di attività di competenza dell'amministrazione regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini stabiliti, a norma di legge, dal responsabile del procedimento unico.

      3.  Al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e da programmi anche a cofinanziamento comunitario già avviati, promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Per le finalità di cui al presente comma l'Amministrazione regionale provvede in particolare:
      • a) ad organizzare presso ogni Assessorato competente, anche nell'ambito degli uffici di cui all' articolo 7 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 , una struttura informativa specializzata, dotata di appositi strumenti informatici e telematici e di una banca dati cui possono accedere le amministrazioni e i soggetti privati;
      • b)a predisporre, ad aggiornare e a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili;
      • c)a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture e agli stessi sportelli unici.


      4.  Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei Comuni coinvolti.

      5.  Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.

      6.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, contributi finanziari per la copertura, fino al 30 per cento, delle spese di organizzazione e di avvio degli sportelli unici e di quelle sostenute autonomamente dai Comuni per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto agli sportelli. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli  [abrogazione] enti locali  [9]  [sostituzione] enti utilizzatori  [10] , finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, approva un apposito programma annuale.

      7.  Per le finalità di cui al comma 3 , lettere b) e c) , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.

      8.  Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 04018/03).
    ARTICOLO 8 Interventi per la promozione dello sviluppo industriale
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.

      2.  Detti interventi, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e nel rispetto di programmi, anche a cofinanziamento comunitario, già avviati, possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale.

      4.  I relativi oneri sono valutati in lire 4.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e in lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 09014).
    ARTICOLO 9 Imprenditorialità degli emigrati sardi e reti di partenariato imprenditoriale
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).

      2.  L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra-regionali dei beni prodotti in Sardegna. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).
    ARTICOLO 10 Recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi
      1.  Alle agevolazioni previste dalle leggi regionali di incentivazione e di sostegno ai settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'agricoltura, è ammesso l'acquisto di immobili e/o di impianti già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da aziende, società ed enti, sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l'attività da almeno tre anni, che siano trascorsi almeno otto anni dalla concessione dei precedenti benefici e che tra il cedente e il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.
    ARTICOLO 11 Imprenditorialità giovanile in agricoltura
      1.  L'Amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede aiuti ai giovani agricoltori singoli o associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

      2.  Gli aiuti sono destinati a favorire il primo insediamento e vengono concessi, nel rispetto del Regolamento 950/97 dell'U.E. e ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi ivi contemplati, se è previsto l'impiego annuo di almeno una ULU (Unità Lavorativa Uomo) o di un numero equivalente di giornale lavorative all'anno.

      3.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06201).
    ARTICOLO 12 Ristrutturazione fondiaria
      1.  A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina viene attribuita priorità, a parità di condizioni, alle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto.

      2.  I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di idonea documentazione, esclusivamente per la costituzione o l'ampliamento di almeno una unità minima produttiva, definita sulla base di direttiva dell'Assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo colturale, agli sbocchi di mercato, al fatturato aziendale e all'impiego di manodopera.
    ARTICOLO 13 Programmi di ricerca nel settore zootecnico e caseario
      1.  E' autorizzata nell'anno 1998 l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 400.000.000 a favore dell'Istituto Zootecnico e Caseario per il completamento di programmi di ricerca applicata nel settore zootecnico e caseario (cap. 06270).

CAPO II
Misure regionali finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenuto
    ARTICOLO 14 Contributi agli enti localienti utilizzatori per la costituzione di società miste
      1.  Dopo l' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7 , è inserito il seguente: " «Art. 6 bis
        1.[abrogazione]  E' autorizzata la concessione di contributi agli  [abrogazione] enti locali   [14]  [sostituzione] enti utilizzatori  [15] per le finalità previste dall' articolo 10, commi 1, lettera a) , e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 . Gli  [abrogazione] enti locali  [16]  [sostituzione] enti utilizzatori  [17] possono concorrere alla costituzione delle società miste in forma singola o associata. Il contributo regionale è concesso in misura pari al 50 per cento della quota di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a lire 100.000.000. [13]

        1.[sostituzione]  In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 , presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 per cento dell'organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell'ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a euro 155.000. [18]

        2.  Ai fini dell'accesso al contributo l'ente locale, anche in forma associata, deve presentare, unitamente ad apposita istanza, l'atto costitutivo della società, dal quale risulti una partecipazione al capitale sociale di soggetti privati non inferiore ad un terzo.

        3.  Alla concessione ed erogazione del contributo provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
      » ".


      2.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 7.500.000.000 per l'anno 1998 (cap. 10136/03).
    ARTICOLO 15 [abrogato] [19] Contributi agli enti locali enti utilizzatori per l'affidamento a terzi di servizi
      2.  I contributi di cui al comma 1 sono erogati su istanza delle Amministrazioni interessate con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella misura annua di lire 3.000.000 (1) per ciascun lavoratore, già impegnato nei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, assunto a tempo indeterminato dai terzi convenzionati o in qualità di socio lavoratore o partecipante al consorzio di artigiani.

      3.  I contributi predetti sono concessi agli  [abrogazione] enti locali  [22]  [sostituzione] enti utilizzatori  [23] per la durata della convenzione stipulata con i soggetti terzi e comunque per un periodo non superiore a sessanta mesi.

      4.  I soggetti indicati nel comma 2 per poter accedere ai benefici non devono aver licenziato personale dipendente, avente la stessa qualifica di quello da assumere, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

      5.  In caso di licenziamenti non per giusta causa o giustificato motivo, di lavoratori assunti ai sensi del comma 4 , il terzo convenzionato è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il contributo ricevuto, con gli interessi legali maggiorati di cinque punti.

      6.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 (cap. 10136/04).
    ARTICOLO 16 [abrogato] [24] Contributo regionale a favore della micro-imprenditorialità
      1.  La Regione eroga ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili sottoposti al regime transitorio dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 , che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego e autoimprenditorialità ed abbiano avuto accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, una somma aggiuntiva fino a raggiungere l'ammontare dei benefici di cui all' articolo 9 septies della Legge 28 novembre 1996, n. 608 , rispettando le percentuali a fondo perduto e a tasso agevolato di cui al medesimo articolo.

      2.  Il contributo di cui al comma 1 viene erogato, con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base della certificazione dell'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale di cui al comma 1 .

      3.  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap 10136/05).
    ARTICOLO 16 [sostituzione] [25] Contributo regionale a favore della micro-imprenditorialità
      1.  L' Amministrazione regionale, al fine di favorire la stabilizzazione occupativa dei lavoratori impegnati in attività di lavori socialmente utili, così come individuati dall' articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 , è autorizzata a concedere incentivi per iniziative di autoimpiego in forma singola o associata, secondo le seguenti modalità:
      • [abrogazione]a)il beneficio individuale è concesso nella misura di lire 80.000.000 e può essere accordato entro la misura massima di lire 60.000.000 quale contributo e di lire 20.000.000 quale finanziamento agevolato; [26]
      • a)[sostituzione]il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro 70.000; [27]
      • b) la compagine sociale, costituita anche in forma cooperativa, deve essere composta per almeno il 60 per cento da lavoratori impegnati in attività socialmente utili; in tal caso il beneficio concedibile deve rispettare il limite individuale di cui alla lettera a) e cornunque, complessivamente, non può superare il limite stabilito dalla regola comunitaria del "de minimis".  [sostituzione] Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio  [28] ;
      • b bis)[sostituzione] ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2004 del finanziamento agevolato previsto dall' articolo 4, comma 19, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2001 , è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto in sostituzione del finanziamento, in misura pari alla quota già accordata. [29]


      2.  L' Amministrazione regionale, al fine di attivare l' intervento previsto dal presente articolo, può avvalersi di collaborazioni esterne all' uopo specificatamente convenzionate.

      3.[abrogazione]  Le istanze inoltrate ai sensi della precedente normativa, possono essere ridefinite e liquidate entro i limiti disposti dal presente articolo. [30]

      4.  Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l' utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e degli stanziamenti di competenza recati per l' anno 2001 e successivi dal capitolo 10136/05 del bilancio della Regione.

      5.[abrogazione]  Al fine di favorire l' applicazione delle riserve obbligatorie per le assunzioni presso gli  [abrogazione] enti locali  [32]  [sostituzione] enti utilizzatori ad eccezione dell'Amministrazione regionale  [33] dei lavoratori socialmente utili, nonché l' affidarnento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo ai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 , la Regione provvede ad erogare un contributo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 6 dell' articolo 78 della Legge n. 388 del 2000 , in rnisura annua uguale per la durata massima di due anni successivi al primo. [31]

      5.[sostituzione]  Agli enti pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 é concesso un contributo complessivo pari a euro 60.000, per ogni lavoratore assunto, da erogarsi in quote annuali di euro 12.000 a partire dalla data di assunzione e rapportate alle mensilità dell'anno di competenza, per un periodo non inferiore a sessanta mesi. [34]

      6[abrogazione]  Il beneficio compete agli enti locali, anche non attuatori, che provvedono alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili  [abrogazione] entro sei mesi  [36] dall' entrata in vigore della presente legge e viene corrisposto in unica soluzione entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione. [35]

      7.  Qualora le assunzioni di cui al presente articolo avvengano con contratto part-time il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore contrattuali rispetto all' orario pieno.

    ARTICOLO 17 Contribuzione volontaria
      1.  L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,  [abrogazione] tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato  [38] , eroga contributi per i soggetti sottoposti al regime transitorio dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 , in concorrenza con gli analoghi benefici concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e previdenza sociale e Ministero del tesoro) del 28 maggio 1998, finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria.

      2.  Tali contributi sono erogati nella misura del 50 per cento del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale predetto.

      3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 10136/07).
    ARTICOLO 18 Progetti speciali finalizzati all'occupazione
      2.  La misura dell'aiuto regionale è determinata nel 100 per cento per il primo anno di attività, nell'80 per cento per il secondo anno e nel 60 per cento per il terzo anno; la relativa spesa è valutata in lire 6.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 5.200.000.000 per l'anno 1999 e in lire 3.900.000.000 per l'anno 2000 (cap. 01080).

      3.  Al fine di evitare la discontinuità nello svolgimento degli interventi previsti dalle azioni di cui al comma 1 , il finanziamento previsto per l'anno 1998 può essere utilizzato anche per attività svolte dai soggetti attuatori nel medesimo anno.

      4.  I soggetti esecutori dei progetti speciali di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988 , modificati dalla legge regionale n. 27 del 1993 , per i quali sussistano i presupposti per lo svolgimento di attività stabili nel tempo uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti approvati e regolarmente realizzati, possono ottenere un finanziamento per la stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione secondo quanto disposto dai successivi commi.

      5.  Le istanze di finanziamento, corredate da un piano triennale finanziario e delle attività, distinto per annualità, sono presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1993 , e sono approvate, previa selezione, tra quelle maggiormente rispondenti ai presupposti di cui al presente articolo, secondo le procedure previste dalla citata legge regionale.

      6.  Il piano triennale di cui al comma 5 deve contenere l'indicazione degli acquirenti attuali e potenziali del servizio o del bene prodotto nonché la specificazione delle ulteriori fonti di finanziamento, comprese quelle provenienti dalle leggi di incentivazione delle attività di impresa e dalla previsione degli introiti derivanti dai servizi forniti e/o dei beni venduti, a totale copertura del fabbisogno finanziario dichiarato.

      7.  Le procedure di erogazione dei finanziamenti ai soggetti esecutori, quelle di attuazione e modifica in corso di esecuzione dei progetti, nonché le funzioni connesse all'accertamento del permanere del presupposto della stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione, della verifica della regolare esecuzione, del collaudo delle opere e dell'approvazione dei rendiconti, sono svolte dai soggetti attuatori in applicazione delle vigenti normative in materia.

      8.  Il finanziamento regionale ha durata triennale ed è subordinato al mantenimento della manodopera in carico durante l'attuazione del progetto.

      9.  Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, la Regione concorre durante il primo anno nella misura del 90 per cento del fabbisogno indicato nel piano finanziario, durante il secondo anno nella misura del 60 per cento e durante il terzo anno nella misura del 40 per cento; la relativa spesa è valutata in lire 15.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 e in lire 6.500.000.000 per il 2001 (cap. 01080).

CAPO III
Interventi a favore dello sviluppo locale
    ARTICOLO 19 Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione, da parte dei Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:
      • a)la partecipazione dei Comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
      • b)la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;
      • c)la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).


      2.  Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 , e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a lire 333.000.000.000.

      3.  All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.

      4.  Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 , e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli  [abrogazione] enti locali  [39]  [sostituzione] enti utilizzatori  [40] della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.

      5.  I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.

      6.  Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente, in forma anticipata, a ciascun Comune.

      7.  Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 04019).
    ARTICOLO 20 Incentivazione dei consorzi comunali
      1.  Dopo l' articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 , " Compiti della Regione nella programmazione ") è inserito il seguente articolo: «

      "Art. 7 bis - Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali -

      1. La Regione eroga annualmente un contributo, non eccedente l'importo di lire 20.000 ad abitante, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra comuni, ai sensi dell' articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , esclusi i consorzi obbligatori, e dalle unioni di comuni di cui all' articolo 26 della medesima legge .

      2. Il contributo è determinato su una popolazione massima di 40.000 abitanti, qualunque sia la popolazione complessivamente derivante dall'associazione dei comuni; nella determinazione del contributo, inoltre, non si tiene conto della popolazione dei comuni con più di 10.000 abitanti.

      3. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è disposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le unioni devono presentare entro il 30 giugno. » ".


      2.  Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 annue (cap. 04018/02).

    ARTICOLO 21 Programmi integrati d'area
      1.  E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'incremento del Fondo destinato al finanziamento dei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (cap 03056).
    ARTICOLO 22 Programmi integrati d'area di rilevanza regionale
      1.  I programmi integrati d'area di rilevanza regionale predisposti ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1996 che prevedano interventi destinati anche a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da specifica potenzialità e significativo sviluppo nel settore del turismo e dalla presenza di beni culturali, storici, archeologici e naturalistici, anche ai fini del prolungamento della stagione turistica, fruiscono in via prioritaria delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione specifica di settore.

      2.  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 03056).
    ARTICOLO 23 Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica
      1.  L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e ordinamento degli studi, al fine di contrastare e ridurre l'abbandono scolastico e l'interruzione dei percorsi di studio e di favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta, assicura, nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel bilancio annuale della Regione, i necessari finanziamenti per l'attuazione di programmi provinciali d'intervento.

      2.  Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente i predetti programmi da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi devono essere predisposti d'intesa con le competenti strutture scolastiche formative e culturali interessate.

      3.  I programmi finalizzati all'attivazione di azioni di sostegno all'apprendimento, alla creazione di centri e servizi per l'assistenza scolastica, all'ampliamento e alla diversificazione dei trasporti locali per gli studenti, a iniziative di alfabetizzazione ed istruzione per adulti, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche presso gli istituti scolastici, devono indicare:
      • a)gli interventi da realizzare;
      • b)i soggetti pubblici o privati ai quali affidare l'esecuzione dei predetti interventi;
      • c)l'individuazione delle aree territoriali d'intervento, in relazione all'incidenza dei fenomeni di analfabetismo, abbandono e dispersione scolastica;
      • d)l'indicazione delle risorse strutturali, finanziarie, professionali necessarie e quelle già disponibili ed utilizzabili;
      • e)l'occupazione aggiuntiva indotta;
      • f)i criteri per la verifica dei risultati.


      5.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 10.000.000.000 per l'anno 1999 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 11003/02).
    ARTICOLO 24 Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 30 del 1993 Ristrutturazione dell'Anfiteatro romano di Cagliari
      1.  A parziale modifica di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 , il contributo destinato al Comune di Cagliari per la ristrutturazione dell'Anfiteatro romano, nell'ambito dell'allestimento dei pubblici spettacoli, può essere utilizzato in concorso con il contributo straordinario disposto dallo Stato nell'ambito del piano di interventi autorizzato dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio).

      2.  Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato dal Comune di Cagliari per l'esecuzione di tutti i lavori contenuti nel progetto esecutivo, elaborato ai sensi della Legge n. 270 del 1997 , finalizzati alla conservazione e alla destinazione ad uso teatrale dell'Anfiteatro Romano.

CAPO IV
Norme in materia di sviluppo tecnologico, beni culturali, sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varie
    ARTICOLO 25 Programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare  [abrogazione] un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica  [41]  [sostituzione] programmi di ricerca applicata e di innovazione tecnologica  [42] nelle misure consentite dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

      2.  Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1 , si applicano i criteri generali di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998. In analogia con l'articolo 4, comma 15, del decreto citato, i costi dei progetti ammessi a contributo decorrono dalla data di approvazione dei programmi di cui al comma 5 e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto.

      3.  Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità sussistenti in conto residui e in conto competenza dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo 1 - relativamente alla misura 4.6 del sottoprogramma 4 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10 , alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

      4.  Per l'attivazione di contratti di ricerca finalizzati da parte delle Università della Sardegna è autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 6.500.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974 , per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10./I.

    ARTICOLO 26 Parco scientifico e tecnologico regionale
      1.  E' autorizzata la concessione di un contributo annuale ad integrazione di quelli già disposti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 , e successive modifiche e integrazioni, al Consorzio 21 per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata.

      2.  A valere sul contributo di cui al comma 1 , una quota è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di promozione per l'ammodernamento delle infrastrutture e per favorire la produzione dei prodotti multimediali elettronici.

      3.  Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio 21 predispone un programma annuale; detto programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

      4.  Nell'ambito della realizzazione del parco scientifico e tecnologico, il programma annuale di interventi è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento deve basarsi su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo.

      5.  L'onere relativo all'attuazione del comma 1 è determinato, per l'anno 1998, in lire 12.000.000.000, alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

      6.  E' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno 1998 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT"; all'attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.

      7.  Gli stanziamenti di cui ai commi 5 e 6 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (cap. 03034/01).
    ARTICOLO 27 Valorizzazione delle località turistiche
      1.  È autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la realizzazione di un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d'interesse turistico, già finanziate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (cap. 07003/06).

    ARTICOLO 28 Applicazione della Legge 626 del 1994 - Misure di igiene e sicurezza
      1.  All'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è attribuita la competenza dell'individuazione e del coordinamento degli adempimenti in capo all'Amministrazione regionale connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'operatività del relativo servizio di prevenzione e protezione.

      2.  All'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo citato nel comma 1 , finalizzati alla rimozione del rischio dai luoghi di lavoro, provvedono gli Assessorati degli affari generali, degli  [abrogazione] enti locali   [43]  [sostituzione] enti utilizzatori  [44] e dei lavori pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; l'Assessorato del lavoro provvede ai necessari adempimenti in materia di formazione ed informazione dei lavoratori.

      3.  Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi precedenti è autorizzata nell'anno 1998 la spesa complessiva di lire 13.250.000.000, ripartita come segue:

      capitolo 02163 lire 2.000.000.000

      " 04024/01 lire 3.000.000.000

      " 08001 lire 7.500.000.000

      "10001 lire 750.000.000
    ARTICOLO 29 Ampliamento delle superfici destinate ad interventi di forestazione
      1.  Al fine di consentire ulteriori interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento che comportino l'ampliamento delle superfici destinate alla forestazione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 05017).
    ARTICOLO 30 Interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica
      1.[abrogazione]  Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica. [45]

      2.[abrogazione]  Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. [46]

      4.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 06245/02).
    ARTICOLO 31 Interventi di manutenzione straordinaria nel Porto Industriale di Oristano
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1998, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di interesse comune in area portuale demaniale (cap. 13050).
    ARTICOLO 32 Progetti obiettivo
      1.  Al fine di realizzare progetti obiettivo mirati alla verifica e al monitoraggio della spesa e all'accelerazione delle procedure amministrative, nonché progetti obiettivo mirati al caricamento di dati con procedure meccanizzate, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 8.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02164).

    ARTICOLO 33 Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione
      1.  E' istituito un fondo unico nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

      2.  L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata a stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività.

      3.  Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore competente per lo stato di previsione della spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

      4.  Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto i pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.

      5.  Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continuano ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese, fino all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 2 .

      6.  L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'Istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare, sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7 .

      7.  L'istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione delle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.

      8.  Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. L'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

      9.  I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

      10.  Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7 , sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.

CAPO V
Disposizioni di carattere finanziario
    ARTICOLO 34 Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari
      3.  L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

      4.  Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 , valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell' articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 .

      5.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:

      anno 1998 lire 3.625.000.000

      anno 1999 lire 32.013.000.000

      anno 2000 lire 50.912.000.000

      anni dal 2001 al 2013 lire 74.710.000.000

      anno 2014 lire 44.852.000.000

      anno 2015 lire 27.083.000.000

    ARTICOLO 35 Recupero di somme dai fondi di rotazione
      1.  E' disposto, nell'anno 1998, l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 48.570.000.000 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
      • a) lire 76.375.164 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n.74 , costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
      • b) lire 157.711.525 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 , dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
      • c) lire 87.697.894 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 , costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
      • d) lire 3.515.044.806 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all' articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 , nella misura di lire 3.123.042.991 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 392.001.815 da quello presso la B.N.L. S.p.A.;
      • e) lire 9.670.172 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all' articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 , nella misura di lire 500.600 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 9.169.572 da quello presso il CIS S.p.A.;
      • f) lire 16.756.522 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all' articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , nella misura di lire 2.050.488 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e lire 14.706.034 da quello presso il CIS S.p.A.;
      • g) lire 7.276.894.264 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , nella misura di lire 150.884.636 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 7.126.009.628 da quello costituito presso il CIS S.p.A.;
      • h) lire 24.558.276 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all' articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , nella misura di lire 1.674.959 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., lire 21.937.848 da quello presso il CIS S.p.A. e lire 972.469 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;
      • i) lire 1.456.801 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19 costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
      • l) lire 1.337.551.362 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all' articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , nella misura di lire 846.689.574 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 490.861.788 da quello presso il CIS S.p.A.;
      • m) lire 1.500.000.000 dal fondo per la concessione dei contributi in conto occupazione alle imprese artigiane di cui agli articoli 17e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , costituito presso il CIS S.p.A.;
      • n) lire 103.177.595 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui all' art. 14 bis della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 costituito presso il Banco di Sardegna;
      • o) lire 6.500.000.000 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all' articolo 30, lettera c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
      • p) lire 5.000.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 , costituito presso la SFIRS S.p.A.;
      • q) lire 1.444.796.313 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (Z.I.R.) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 , nella misura di lire 907.858.535 da quello costituito presso il Banco di Sardegna e lire 536.937.778 da quello presso la BNL S.p.A.;
      • r) lire 74.354.988 dal fondo per la concessione di anticipazioni alla piccola industria sugheriera di cui all' art. 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 costituito presso il CIS S.p.A.;
      • s) lire 8.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 , costituito presso il CIS S.p.A.;
      • t) lire 10.000.000.000 dal fondo per l'anticipazione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso il CIS S.p.A.;
      • u) lire 2.000.000.000 dal fondo per gli interventi di consolidamento finanziario di cui all' art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
      • v) lire 1.443.954.318 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 , costituito presso il CIS S.p.A..


      2.  Al recupero dei fondi di cui al comma 1 , provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
    ARTICOLO 36 Gassificatore del Carbone Sulcis

CAPO VI
Disposizioni diverse
    ARTICOLO 37 Disposizioni varie e variazioni al bilancio 1998
      2.  Le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, nell'anno 1998, delle seguenti misure:

      4.  L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, previo accertamento, in conto del capitolo 11605 delle entrate relative al gettito di cui al comma 3 , provvede ad iscrivere in conto dei capitoli 05005 e 05007, rispettivamente, la quota spettante alle Province e la quota spettante al fondo per interventi ambientali.

      5.  Al fine di garantire l'entità del finanziamento dell'intervento relativo alla "Nuova strada statale 125 Cagliari - Tortolì" inclusa nel Programma Operativo Plurifondo 1994 - 1999, è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 15.445.000.000 a copertura del minor importo derivante dalla rivalutazione del cambio ECU-LIRA (cap. 08304).

      6.  E' autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore del Consorzio acquedottistico del rio Govossai per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti per il sollevamento e il pompaggio dell'acqua (cap. 08229).

      7.  E' autorizzata, nell'anno 1998, l'erogazione di un contributo a favore degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari nella misura, rispettivamente, di lire 3.500.000.000 e di lire 2.000.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario di acquisizione e realizzazione di strutture da destinare a sedi per case dello studente e a mense universitarie (cap. 11078/02).

      8.  Nell' articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , dopo il comma 4 , istituito con l' articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , sono introdotti i seguenti: «

      "4 bis. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

      4 ter. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione Europea per la realizzazione dei medesimi." » .


      9.[abrogazione]  In deroga all' articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983 , e successive modificazioni e integrazioni, le somme stanziate per spese in conto capitale destinate all'esecuzione di opere pubbliche, qualora relative a programmi approvati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 , non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per essere utilizzate nell'anno successivo; sono, altresì, mantenute in bilancio, quali residui, per essere utilizzati nell'esercizio successivo, le somme iscritte in conto del capitolo 08173. [50]

      10.  L'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 , può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

      11.  Le somme stanziate per l'anno 1998 per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

      12.  Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

      (descrizioni ridotte)

      ENTRATA

      In aumento:

      Cap. 11607 - (Nuova istituzione) - 1.1.6

      Imposta regionale sulle attività produttive ( art. 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 , modificato dal D.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 )

      lire 1.219.000.000.000

      Cap. 11608 - (Nuova istituzione) - 1.1.6

      Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ( art. 50, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , modificato dal D.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 )

      lire 98.000.000.000

      Cap. 12104 - (Nuova istituzione) - 1.2.1

      Quota compensativa in favore della Regione per la perdita di gettito subita in conseguenza dell'abolizione della tassa di concessione governativa per le patenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore ( art. 17 , commi 21 e 23, legge 27 dicembre 1997, n. 449 )

      P.M.

      Cap. 23428 - (Denominazione variata) -

      Contributo della Comunità Europea per il finanziamento delle azioni volte al miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva ( reg. (CE) n. 2430/97 )

      Cap. 23507 -

      Indennità cittadini affetti da TBC - L. 88/87

      lire 1.000.000

      Cap. 35012 - (Denominazione variata) -

      Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione delle leggi regionali e nazionali in materia di pesca

      In diminuzione:

      Cap. 23503 -

      Contributi sanitari per finanziamento assistenza sanitaria - D.lgs. 502/92

      lire 1.115.000.000.000

      01 - PRESIDENZA

      In aumento:

      Cap. 01071 -

      Interventi per l'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

      lire 80.000.000

      Cap. 01090 -

      Pubblicità e promozione istituzionale

      lire 5.000.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 01073 -

      Spese per funzionamento Collegio Mediterraneo Universitario

      lire 80.000.000

      02 - AFFARI GENERALI

      In aumento:

      Cap. 02023 - (Denominazione variata)

      Oneri relativi al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione ( art. 16, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ) (Spesa obbligatoria)

      Cap. 02097 -

      Spese per l'organizzazione di concorsi

      lire 90.000.000

      Cap. 02112 -

      Saldo d'impegni per medaglie, indennità di trasferta a componenti commissioni

      lire 80.000.000

      Cap. 02158 -

      Regolarizzazione pendenze derivanti dall'utilizzo di personale statale

      lire 525.000.000

      Cap. 02159 -

      Spese per convegni

      lire 350.000.000

      Cap. 02168 -

      Quote associative ad enti che perseguono compiti d'interesse regionale

      lire 35.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 02001/03 -

      Spese per assicurazioni Presidente e Assessori

      lire 30.000.000

      Cap. 02016 -

      Stipendi personale

      lire 525.000.000

      Cap. 02093 -

      Spese per la formazione del personale

      lire 90.000.000

      Cap. 02095 -

      Corsi specializzazione per il Corpo forestale

      lire 50.000.000

      Cap. 02146 -

      Saldo impegni per contributi spese viaggio a elettori emigrati

      lire 48.000.000

      Cap. 02159/01 -

      Contributi per convegni

      lire 207.000.000

      Cap. 02165 -

      Spese correnti eventuali e varie

      lire 100.000.000

      03 - PROGRAMMAZIONE

      In aumento:

      Cap. 03065 -

      Partecipazione al capitale di enti e società

      lire 3.301.000.000

      Cap. 03071/01 -

      Saldo di impegni per borse di studio

      lire 1.200.000.000

      Cap. 03105 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)

      Quota del gettito dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) da trasferire allo Stato a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ( art. 26, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ) (spesa obbligatoria)

      lire 136.000.000.000

      Cap. 03106 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)

      Quota del gettito dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) da trasferire allo Stato a compensazione della perdita del gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ( art. 26, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ) (spesa obbligatoria)

      lire 400.000.000

      Cap. 03107 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)

      Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall'IRAP ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 42 comma 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (spesa obbligatoria)

      lire 65.600.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 03009 -

      Fondo spese obbligatorie

      lire 8.700.000.000

      Cap. 03013 -

      ondo riserva per revisione prezzi contrattuali

      lire 2.500.000.000

      Cap. 03016 -

      FNOL - spese correnti

      voce 1 lire 3.000.000.000

      voce 3 lire 102.000.000

      voce 4 lire 900.000.000

      voce 7 lire 300.000.000 ------------------

      lire 4.302.000.000

      Cap. 03017 - FNOL - spese in conto capitale

      voce 3 lire 7.500.000.000

      voce 7 lire 2.360.000.000

      voce 8 lire 4.301.000.000 ------------------

      lire 14.161.000.000

      Cap. 03063 - Rimborsi allo Stato

      lire 800.000.000

      Cap. 03145 - Oneri di contrazione mutui ex art. 1, legge finanziaria

      1998 lire 11.550.000.000

      04 -  [abrogazione] Enti locali  [51]  [sostituzione] Enti utilizzatori  [52]

      In aumento:

      Cap. 04001 -

      Indennità ed emolumenti ai Comitati di controllo

      lire 400.000.000

      Cap. 04010 -

      Oneri per assicurazione infortuni componenti Compagnie barracellari

      lire 60.000.000

      Cap. 04010/01 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.2.2.04.03. (08.02)

      Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a oneri assunti a proprio carico dall'Amministrazione Regionale per l'assicurazione contro infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni dai componenti le compagnie barracellari ( art. 28, comma 1, punto 1, L.R. 15 luglio 1998, n. 25 )

      lire 51.000.000

      Cap. 04012 -

      Saldo d'impegni per contributi annui alle compagnie barracellari

      lire 11.000.000

      Cap. 04017/01 -

      Definizione liquidatoria organismi comprensoriali

      lire 90.000.000

      Cap. 04020/02 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.5.2.2.08.07 (05.02)

      Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport ( L.R. 1 giugno 1993, n. 25 , L.R. 9 giugno 1993, n. 26 , art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 )

      lire 19.000.000

      Cap. 04024/02 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.01)

      Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese, per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas

      lire 350.000.000

      Cap. 04027 -

      Acquisto mobili

      lire 100.000.000

      Cap. 04029 -

      Acquisto cancelleria

      lire 200.000.000

      Cap. 04030 -

      Assicurazione beni mobili ed immobili

      lire 300.000.000

      Cap. 04033 -

      Manutenzione mezzi trasporto

      lire 450.000.000

      Cap. 04034 -

      Trasporto e facchinaggio

      lire 350.000.000

      Cap. 04036 -

      Custodia beni patrimoniali

      lire 1.100.000.000

      Cap. 04037 -

      Funzionamento servizi meccanizzazione

      lire 350.000.000

      Cap. 04037/01 -

      Saldo di impegni per funzionamento e manutenzione programmi E.D.P.

      lire 150.000.000

      Cap. 04039 -

      Saldo di impegni funzionamento uffici periferici

      lire 50.000.000

      Cap. 04040 -

      Funzionamento uffici periferici

      lire 850.000.000

      Cap. 04056 -

      Acquisto mobili per servizio di protezione civile

      lire 100.000.000

      Cap. 04061 -

      Spese varie funzionamento uffici centrali

      lire 200.000.000

      Cap. 04159/01 -

      Contributi ai comuni per redazione piani assetto litorale

      lire 1.000.000.000

      Cap. 04161/01 -

      Finanziamenti ai comuni per acquisto aree destinate a parchi comunali

      lire 1.000.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 04004 -

      Attività di ricerca e consulenza

      lire 100.000.000

      Cap. 04005 -

      Istituzione nuovi comuni

      lire 90.000.000

      Cap. 04011 -

      Contributi annui a compagnie barracellari

      lire 60.000.000

      Cap. 04018/04 -

      Finanziamenti alle province per attività di studio

      lire 200.000.000

      Cap. 04019/01 -

      Contributi c/interessi su prestiti contratti da consorzi di comuni

      lire 400.000.000

      Cap. 04038 -

      Noleggio e acquisto fotocopiatrici

      lire 350.000.000

      Cap. 04047 -

      Acquisto mezzi trasporto uffici periferici

      lire 100.000.000

      Cap. 04111 -

      Spese per riscatto previsto da contratti leasing

      lire 500.000.000

      Cap. 04112/01 -

      Accatastamento beni immobili

      lire 250.000.000

      Cap. 04159/07 -

      Contributi piani assetto organizzativo dei litorali

      lire 1.000.000.000

      Cap. 04159/09 -

      Contributi per piani urbanistici provinciali

      lire 300.000.000

      Cap. 04161 -

      Spese per demolizione opere abusive

      lire 750.000.000

      Cap. 04161/06 -

      Sistema informativo pianificazione territoriale

      lire 250.000.000

      Cap. 04162/09 -

      Contributi all'I.S.F.O.R.E.

      lire 180.000.000

      Cap. 04164 -

      Spese per oneri tributari

      lire 250.000.000

      Cap. 04179/07 -

      Rimborso spese al personale dell'U.T.E.

      lire 20.000.000

      05 - DIFESA AMBIENTE

      In aumento:

      Cap. 05005 - (Nuova istituzione) 2.1.1.5.3.1.08.29 (08.02)

      Quota da ripartire tra le Province derivante dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e commi 3 e 4 del presente articolo )

      lire 2.541.000.00

      Cap. 05007 - (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.08.29 (08.02)

      Fondo per interventi di tipo ambientale ( art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e commi 3 e 4 del presente articolo )

      lire 4.570.000.000

      Cap. 05008/02 -

      Progetto comunitario LIFE

      lire 35.000.000

      Cap. 05013/03 -

      Riciclaggio rifiuti

      lire 20.000.000.000

      Cap. 05013/10 -

      Spese per impianti di depurazione

      lire 5.487.000.000

      Cap. 05015/11 -

      Programma INFEA

      lire 650.000.000

      Cap. 05078/08 -

      Interventi nei compendi ittici

      lire 200.000.000

      Cap. 05098 - (Denominazione variata)

      Spese per il programma relativo all'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse ( art. 1, L.R. 6 maggio 1998, n. 14 )

      lire 300.000.000

      Cap. 05111/15 -

      Contributi a Province e Comuni per interventi urgenti derivanti da calamità naturali

      lire 510.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 05065/01 -

      Finanziamento per attività antisetti

      lire 3.000.000.000

      Cap. 05111/03 -

      Canale navigabile Cagliari - Elmas

      lire 150.000.000

      Cap. 05111/10 -

      Interventi di soccorso a seguito di calamità naturali

      lire 200.000.000

      Cap. 05111/22 -

      Acquisizione e ristrutturazione impianti protezione civile

      lire 160.000.000

      06 - AGRICOLTURA

      In aumento:

      Cap. 06023/04 - (Denominazione variata)

      Spese per la realizzazione della azioni da effettuare al fine del miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva in attuazione del regolamento (CE) n. 2430/97

      Cap. 06120 -

      Fondo di solidarietà in agricoltura

      lire 5.000.000.000

      Cap. 06229/05 -

      Fondo per la concessione mutui agrituristici

      lire 600.000.000

      Cap. 06234 -

      Contributi per impianti cooperativi

      lire 9.250.000.000

      Cap. 06272/01 -

      Centro Agrario Sperimentale - investimenti

      lire 500.000.000

      Cap. 06273 -

      Consorzio frutticoltura - parte corrente

      lire 500.000.000

      Cap. 06304 -

      Spese per studi, progetti, ecc.

      lire 1.000.000.000

      Cap. 06342/01 -

      Gestione sistema informativo

      lire 1.000.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 06308 -

      Contributi ai consorzi di garanzia fidi tra imprese agricole

      lire 8.250.000.000

      07 - TURISMO

      In aumento:

      Cap.07011 -

      Contributo agli Enti Provinciali per il turismo

      lire 1.400.000.000

      Cap. 07020 -

      Incentivi a favore delle imprese turistico-albeghiere

      lire 15.000.000.000

      Cap. 07026/05 -(Nuova istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.23 (08.02)

      Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane ( art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 )

      lire 1.895.000.000

      In diminuzione:

      Cap.07021 -

      Concorsi negli interessi alle imprese turistiche

      lire 1.400.000.000

      08 - LAVORI PUBBLICI

      In aumento:

      Cap. 08015/03 -

      Programma di opere pubbliche di interesse locale

      lire 8.000.000.000

      Cap. 08028 -

      Fondo revisione prezzi contrattuali

      lire 2.400.000.000

      Cap. 08029/05 -

      Programma di opere pubbliche di competenza regionale

      lire 9.000.000.000

      Cap. 08035/03 -

      Opere acquedottistiche e fognarie

      lire 8.000.000.000

      Cap. 08052 -

      Invasi e opere idriche

      lire 4.000.000.000

      Cap. 08059 -

      Edifici pubblici statali

      lire 8.396.000.000

      Cap. 08059/01 -

      Eliminazione barriere architettoniche

      lire 953.000.000

      Cap. 08065 -

      Edilizia penitenziaria

      lire 1.571.000.000

      Cap. 08229 -

      Abbattimento costi energetici

      lire 2.000.000.000

      Cap. 08258 -

      Funzionamento sezioni Comitato Tecnico

      lire 150.000.000

      Cap. 08260/01 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.01)

      Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi al fondo a disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi

      lire 1.000.000

      Cap. 08261 -

      Spese per oneri espropriativi

      lire 750.000.000

      Cap. 08261/01 -

      Contributi per oneri espropriativi

      lire 250.000.000

      Cap. 08304 -

      POP 94/99 - strada statale 125 Cagliari-Tortolì

      lire 15.445.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 08109 -

      Fondo per l'edilizia economica e popolare

      lire 8.000.000.000

      Cap. 08230 -

      Spese tenuta Albo appaltatori OO.PP.

      lire 50.000.000

      Cap. 08238/01 -

      Spese per diffusione bollettini appalti pubblici

      lire 100.000.000

      11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

      In aumento:

      Cap. 11024 -

      Spese impreviste diritto allo studio

      lire 1.000.000.000

      Cap. 11074 - (Denominazione variata) -

      Contributo annuo alla fondazione Teatro lirico di Cagliari ( L.R. 5 dicembre 1973, n. 38 , art. 63, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 , art. 81, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 3 , commi 1 e 3, della legge finanziaria )

      Cap. 11.78/02 - (Denominazione variata)

      Contributo straordinario agli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali e di un programma di acquisto e di realizzazione di strutture per case dello studente e a mense universitarie ( art. 7 comma 8, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 37, comma 7 , della presente legge)

      lire 5.500.000.000

      Cap. 11094 -

      Contributi per attività culturali

      lire 800.000.000

      Cap.11099 -

      Contributi ad enti socio-culturali

      lire 50.000.000

      Cap. 11105/03 - (Codifica variata) - 2.1.2.2.0.3.06.06

      Cap.11113 -

      Indagine sulla consistenza del patrimonio archeologico-industriale

      lire 550.000.000

      Cap.11124/08 -

      Contributi per gestione impianti sportivi

      lire 250.000.000

      Cap.11139/01 -

      Saldo borse di studio

      lire 100.000.000

      Cap.11144 -

      Borse di studio per i corsi biennali presso il collegio di Duino Aurisina

      lire 50.000.000

      In diminuzione:

      Cap.11065 -

      Interventi a favore delle istituzioni universitarie

      lire 150.000.000

      Cap.11106 -

      Spese per costruzione musei

      lire 450.000.000

      Cap.11113/01 -

      Contributi per acquisizione e restauro beni archeologici

      lire 500.000.000

      Cap.11113/02 -

      Acquisizione di beni del patrimonio archeologico industriale

      lire 100.000.000

      Cap.11124/05 -

      Contributi c/capitale per impianti sportivi

      lire 250.000.000

      12 - SANITÀ

      In aumento:

      Cap. 12001/50 - (Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.08.07 (05.04)

      Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a funzioni socio-assistenziali ad esaurimento di conto capitale già di competenza degli altri Assessorati - quota risorse regionali ( art. 39, L.R. 30 aprile 1991, n. 14 )

      lire 61.000.000

      Cap. 12032/03 -

      U.SS.LL. - Indennità economiche ai cittadini affetti da TBC - L. 88/87

      lire 1.000.000

      Cap. 12132 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00)

      Finanziamento delle spese correnti delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (spesa obbligatoria)

      P.M.

      Cap. 12185/01 -

      Saldo profilassi malattie infettive

      lire 16.000.000

      Cap. 12193/02 - (Nuova istituzione) 1.1.1.6.3.2.10.10 (08.02)

      Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi all'abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie ( LL.RR. 23 giugno 1950, n. 29 e 8 gennaio 1969, n. 1 )

      lire 150.000.000

      Cap. 12214 -

      Quote per agenti repressione frodi

      lire 110.000.000

      In diminuzione:

      Cap. 12001/11 -

      Campo sosta nomadi

      lire 61.000.000

      Cap. 12193 -

      Indennità per abbattimento animali infetti

      lire 276.000.000
    ARTICOLO 38 Azienda Foreste Demaniali
      1.  Nel bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

      In diminuzione:

      Cap. 269 -

      Fondo di riserva per le spese obbligatorie

      lire 520.000.000

      In aumento:

      Cap. 284 -

      Ristrutturazione e completamento fabbricati

      lire 520.000.000

      2.  Le somme iscritte in conto del capitolo 284, qualora non impegnate entro l'esercizio 1998, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
    ARTICOLO 39 Fondi speciali
      1.  Nella tabella A, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 , è istituita la seguente voce (cap. 03016): Voce 9 - Misure urgenti per l'occupazione 1998 lire 20.000.000.000

      2.  Nella tabella B) allegata alla legge regionale n. 11 del 1998 , sono istituite le seguenti voci (cap. 03017):

      10 - Investimenti in opere di carattere permanente

      1998 lire 43.207.000.000

      1999 lire 23.378.000.000

      2000 lire 6.140.000.000

      11 - Dighe sul fiume Tirso

      1998 lire 6.000.000.000
    ARTICOLO 40 Copertura finanziaria
      1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei Capi dal I, ad eccezione dell' articolo 2 , al V, i maggiori oneri derivanti dalla variazione di bilancio di cui all' articolo 37 nonché quelli di cui all' articolo 39 sono valutati in lire 488.275.000.000 per l'anno 1998, in lire 266.591.000.000 per l'anno 1999, in lire 351.952.000.000 per l'anno 2000, in lire 134.210.000.000 per l'anno 2001, in lire 120.710.000.000 per l'anno 2002, in lire 115.710.000.000 per gli anni dal 2003 al 2013, in lire 45.852.000.000 per l'anno 2014 e in lire 28.083.000.000 per l'anno 2015.

      2.  Agli stessi oneri si fa fronte:
      • a) quanto a lire 48.570.000.000, per l'anno 1998, mediante il recupero di pari somme da fondi di rotazione a' termini dell' articolo 35 ;
      • b) quanto a lire 290.000.000.000 per l'anno 1998, a lire 172.578.000.000 per l'anno 1999 e a lire 263.040.000.000 per l'anno 2000 mediante contrazione dei mutui autorizzati dall' articolo 34 ;
      • c) quanto a lire 149.705.000.000, per l'anno 1998, lire 94.013.000.000 per l'anno 1999, lire 88.912.000.000 per l'anno 2000, con le variazioni di cui al comma 4 ;
      • d)quanto agli oneri per gli anni successivi all'anno 2000 si provvede con le risorse recate dai bilanci per i rispettivi anni.


      3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 3 si fa fronte:
      • a) quanto a lire 20.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, con l'utilizzo di pari risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , ed iscritte in conto del capitolo 07026/01 del bilancio regionale per gli stessi anni;
      • b) quanto a lire 20.000.000.000 per l'anno 1998 mediante le variazioni di cui al comma 4 ;
      • c) quanto a lire 55.700.000.000 per l'anno 1998 mediante il recupero di disponibilità sussistenti nei fondi costituiti ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 51 del 1993 ; a tale recupero provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio;
      • d) quanto a lire 25.550.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante utilizzo delle maggiori disponibilità e dei maggiori rientri derivanti dai fondi istituiti a' termini della legge regionale 21 luglio 1976, n, 40 , rispetto alle relative entrate previste in conto del capitolo 36103 del bilancio regionale per gli stessi anni.


      5.  L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione in conto del capitolo di spesa 07026/05 delle somme derivanti dai recuperi di cui alle predette lettere c) e d) in corrispondenza del pari accertamento effettuato in conto del capitolo di entrata 36103.
    ARTICOLO 41 Attuazione degli aiuti
      1.  Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.
    ARTICOLO 42 Entrata in vigore
      1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1998 Palomba

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna