ARTICOLO 1 Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure 1.
I beni immobili di proprietà della Regione e degli enti strumentali che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali o degli enti strumentali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, devono di norma essere alienati secondo un programma di dimissioni avente proiezione quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di demanio o patrimonio o rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell' ente. Il programma è approvato entro il 30 settembre di ogni anno.
2.[abrogazione]
la Giunta regionale presenta ogni anno all' approvazione del Consiglio regionale, in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l' elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissioni di cui alle procedure previste dalla presente legge.
[1]
2.[sostituzione]
La Giunta regionale presenta ogni anno, in data antecedente a quella di presentazione del bilancio regionale di previsione, alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l' elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione,
[abrogazione] con la specifica forma di dismissione di cui alla procedura prevista dalla presente legge
[3]
.
[2]
3.
La vendita avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal funzionario responsabile del procedimento, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli
articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile
.
4.
In caso di asta deserta il presso dei successivi incanti è rideterminato dalla Commissione di cui all'
articolo 2
.
5.
Si procede col sistema della licitazione privata, con offerte solo in aumento ed ai sensi della
lett a) dell' articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14
, con provvedimento adeguatamente motivato, quando in relazione alle caratteristiche dei beni da alienare, per garantire l' interesse pubblico generale sia necessario limitare la partecipazione ai soli soggetti, in numero non inferiore di regola a cinque, che abbiano specifica professionalità o altri particolari requisiti rilevanti ai fini della migliore utilizzazione del bene.
6.
Il ricorso al sistema della trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato e previa effettuazione di idonee forme di pubblicità , è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale dello Stato, nei seguenti casi: - a)
qualora il secondo esperimento del pubblico incanto di cui al
comma 3
risulti infruttuoso;
- b)quando il valore di stima dell' immobile non superi l' importo di lire 100.000.000 e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di intervento.
7.
Il trasferimento di proprietà al titolare di un diritto di prelazione fondato sulla detenzione del bene oggetto di trasferimento deve essere preceduto dall' accertamento della effettiva detenzione del bene.
8.
Il sistema della trattativa privata si applica altresì , previa sdemanializzazione, anche per la vendita delle aree demaniali residuate a seguito della realizzazione di opere idrauliche o della regolazione dei corsi d' acqua pubblici o conseguenti a cause naturali, il cui valore non sia superiore a lire 100.000.000 e che siano in possesso di enti pubblici o di privati cittadini; il medesimo sistema della trattativa privata si applica anche per le aree demaniali o patrimoniali che risultano intercluse in proprietà private o che non siano suscettibili, da sole, di alcuna utilizzazione produttiva.
8 bis.[sostituzione]
I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all'approvazione dell'elenco annuale, sono alienati previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale.
[5]
ARTICOLO 2 Commissione tecnica regionale 1.
Il prezzo minimo di vendita degli immobili è determinato da una Commissione tecnica regionale composta da: - a)il coordinatore generale dell' Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con funzioni di Presidente;
- b)il coordinatore del servizio finanze dello stesso Assessorato;
- c)il coordinatore del settore demanio e patrimonio;
- d)l' ingegnere capo del Genio civile territorialmente competente o suo delegato;
- e)il direttore della direzione compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle finanze, o un suo delegato;
- f)
il coordinamento dei servizio urbanistica. Nei casi previsti alle
lettere b)
,
c)
ed
f)
, qualora manchi il coordinatore regolarmente nominato, interviene alla riunione colui che di fatto ne esercita le funzioni. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal coordinatore generale dell' ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla sesta.
2.
L' Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonchè la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
3.
Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina previste dalla
legge regionale 22 giugno 1987, n. 27
e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 3 [abrogato]
[6]
Programmi di dismissione 1.
Il programma previsto dal
comma 1 dell' articolo 1
, con riferimento, tuttavia, alle sole vendite da effettuarsi nel primo anno, deve essere approvato dalla Giunta regionale, o dai consigli di amministrazione degli enti strumentali, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2.
L' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o il legale responsabile dell' ente strumentale provvedono a tutti i successivi adempimenti per l' attivazione e la definizione della vendita dei beni.
3.[abrogazione]
Le disposizioni della
legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34
, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche. di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e degli enti regionali.
[7]
3.[sostituzione]
Le disposizioni della
legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34
(Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.
[8]
3 bis.[abrogazione]
I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati per il 50 per cento ad incrementare la dotazione annuale del capitolo 04110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
[9]
3 bis.[abrogazione]
I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati: - a)per il 50 per cento all'acquisto di locali per uffici delle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti strumentali della Regione;
- b)
per il restante 50 per cento alla concessione di contributi a favore degli enti locali, da ripartire sulla base dei criteri previsti dall'
articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993
, per essere destinati all'acquisizione, realizzazione o adeguamento di locali per uffici degli enti medesimi; gli interventi devono essere finalizzati prioritariamente alla eliminazione delle spese di parte corrente per fitti passivi.
[10]
ARTICOLO 3 [sostituzione]
[11]
Cessioni agli enti locali territoriali1.
Le disposizioni della
legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34
, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
2.
Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.
ARTICOLO 4 Abrogazione ARTICOLO 5 Norma finanziaria 1.
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutate in lire 25.000.000 annue.
2.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995- 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Capitolo 03016
Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11
e
art. 3 LR 7 aprile 1995 n. 7
)
1995 lire 25.000.000
1996 lire 25.000.000
1997 lire 25.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 5 tabella A allegata alla
legge regionale 7 aprile 1995, n. 7
.
In aumento:
02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02102
Medaglie fisse e di presenza, indennità di trasferta, rimborso di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell' Amministrazione regionale (
artt. 7e 17 bis,
LR 11 giugno 1974, nº 15
,
LR 19 maggio 1983, n. 14LR 27 aprile 1984, n. 13
e
LR 22 giugno 1987, n. 27
)
1995 lire 25.000.000
1996 lire 25.000.000
1997 lire 25.000.000
3.
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 dei bilancio della Regione per l' anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
ARTICOLO 6 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 5 dicembre 1995 Palomba