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LEGGE REGIONALE n° 35 del 14 settembre 1987
Norme per l' assunzione temporanea presso l' Amministrazione regionale di personale straordinario.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 37 del 18 settembre 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

      Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell' anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

      Le assunzioni straordinarie sono effettuate con la osservanza delle seguenti modalità e condizioni:
    • a)prioritariamente, sulla base e secondo l' ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;
    • b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli Uffici di collocamento competenti per territorio con le modalità di cui all' articolo 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
ARTICOLO 2
      Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall' Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 3
      Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordo previsti dall' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 , l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.
ARTICOLO 4
      Alle spese derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all' applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

      A partire dall' anno finanziario 1988, alla spesa di Lire 1.200.000.000, si farà fronte col maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
ARTICOLO 5
      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 settembre 1987.Melis

Note di vigenza

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