ARTICOLO 1
I poteri sostitutivi di cui ai
commi 8e 9 dell' articolo 11
della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
, sono esercitati dall' Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.
ARTICOLO 2
I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono adottati dal sindaco del comune interessato sentito il parere dell' ente provinciale per il turismo competente per territorio.
ARTICOLO 3
Ferme restando le attribuzioni di vigilanza previste dall'
articolo 15 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
, è in facoltà dell' Assessorato regionale del turismo di disporre ispezioni e controlli sull' applicazione di detta legge e sull' attività turistica in generale, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 20 giugno 1986. Melis