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LEGGE REGIONALE n° 35 del 20 giugno 1986
Norme in materia di vigilanza regionale sull' attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 34 del 28 giugno 1986

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      I poteri sostitutivi di cui ai commi 8e 9 dell' articolo 11 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 , sono esercitati dall' Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.
ARTICOLO 2
      I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono adottati dal sindaco del comune interessato sentito il parere dell' ente provinciale per il turismo competente per territorio.

ARTICOLO 3
      Ferme restando le attribuzioni di vigilanza previste dall' articolo 15 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 , è in facoltà dell' Assessorato regionale del turismo di disporre ispezioni e controlli sull' applicazione di detta legge e sull' attività turistica in generale, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 20 giugno 1986. Melis

Note di vigenza

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