ARTICOLO 1 Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali 1.
La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.
ARTICOLO 2 Svolgimento ed indizione delle elezioni 1.
Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2.
Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.
3.
La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
ARTICOLO 3 Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione ARTICOLO 3 BIS [sostituzione]
[1]
Composizione e funzionamento dei seggi elettorali1.
Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2.
In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.
3.
Nel caso di cui al
comma 2
, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 gennaio 2005 Soru