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LEGGE REGIONALE n° 2 del 17 gennaio 2005
Indizione delle elezioni comunali e provinciali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 2 del 18 gennaio 2005

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali
    1.  La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.
ARTICOLO 2 Svolgimento ed indizione delle elezioni
    1.  Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

    2.  Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

    3.  La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
ARTICOLO 3 Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione ARTICOLO 3 BIS [sostituzione] [1] Composizione e funzionamento dei seggi elettorali
    1.  Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

    2.  In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

    3.  Nel caso di cui al comma 2 , le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 gennaio 2005 Soru

Note di vigenza

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