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LEGGE REGIONALE  n° 2 del 13 febbraio 2004
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 5 del 13 febbraio 2004

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità ARTICOLO 2 [abrogato] [1] Condizioni per il prelievo in deroga
    1.  L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Assessore regionale dell'agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della Legge n. 221 del 2002 , e dell' articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

    2.  Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.
ARTICOLO 2 [sostituzione] [2] Condizioni per il prelievo in deroga
    1.  L'Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall' articolo 9 della direttiva n. 79/409/CE . Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo citato .

    2.  Con la stessa procedura prevista dal comma 1 , l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1 , dispone la cessazione dell'attività di prelievo.
ARTICOLO 3 Vigilanza
    2.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
ARTICOLO 4 [abrogato] [3] Sospensione del prelievo
    1.  L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentiti l'assessore regionale dell'agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l'attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all' articolo 2 .
ARTICOLO 5 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 13 febbraio 2004. Masala

Note di vigenza

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