Norma integrativa dell' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25 , concernente << Norme per l' inquadramento nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20 >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 29 del 8 agosto 1988
1.
Al
secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25
, dopo l' ultima frase, è aggiunta la seguente:
«<<In difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell' obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell' ambito del concorso, una prova di cultura generale>> »
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.