ARTICOLO 1
Ai componenti di commissioni, comitati ed altri analoghi consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi dell' Amministrazione regionale, dell' Ente autonomo del Flumendosa e degli enti elencati all'
articolo 1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33
, sono attribuiti per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata:
- a)una medaglia giornaliera di presenza;
- b)l' indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i coordinatori dalla normativa regionale vigente;
- c)il rimborso delle spese di viaggio ovvero l' indennità chilometrica prevista per i dipendenti dall' Amministrazione regionale per l' uso dell' auto propria, ridotta ad un decimo per l' uso di mezzi gratuiti.
1 bis.[sostituzione]
Ai componenti il Comitato paritetico per le servitù militari di nomina regionale è riconosciuto il medesimo trattamento a decorrere da 1 gennaio 1997.
[1]
La medaglia di cui alla
lettera a) del precedente comma
, non compete ai componenti prescelti tra il personale dipendente; l' indennità di cui alle
lettere b)
e
c) del precedente comma
competono a tutti i componenti ed al segretario, nell' ipotesi in cui al seduta abbia luogo in comune diverso da quello ove ha sede il rispettivo ufficio, nonchè per adempimenti istruttori fuori dalla propria sede di servizio preventivamente autorizzati dal Presidente.
La medaglia giornaliera di presenza è fissata: - a)
in
[abrogazione] lire 80.000
[2]
[sostituzione] lire 130.000
[3]
per la commissione di disciplina ed i collegi dei revisori;
- [abrogazione]b)in lire 60.000 per le commissioni giudicatrici di concorsi per l' assunzione agli impieghi regionali;
[4]
- c)
in
[abrogazione] lire 50.000
[5]
[sostituzione] lire 90.000
[6]
per altre commissioni.
I coordinatori di servizio, nell' ambito della rispettiva competenza per i concorsi da espletare, sono autorizzati a disporre anticipazioni a favore del presidente, dei componenti o del segretario delle commissioni giudicatrici di concorso limitatamente ai compensi spettanti ai sensi delle
lettere b)
e
c) del primo comma
.
[sostituzione]
Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, in luogo della medaglia giornaliera di presenza e corrisposto un compenso cosi determinato:- a)lire 4.000.000 per un numero di concorrenti . non superiore a 50;
- b)lire 60.000 per ogni concorrente oltre i primi 50, sino comunque a un compenso globale non superiore a lire 18.000.000.
[8]
[sostituzione]
Per i concorsi per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di grado inferiore a quello di laurea, i compensi di cui all'ottavo comma sono corrisposti nella misura del 70 per cento.
[9]
[sostituzione]
Ai presidenti esterni delle commissioni di concorso spetta il compenso di cui all'ottavo e nono comma maggiorato del 20 per cento.
[10]
[sostituzione]
Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, i compensi previsti nei precedenti commi spettano nella misura del 50 per cento; ai dipendenti medesimi che facciano parte di commissioni esaminatrici di concorsi interni i predetti compensi spettano nella misura del 30 per cento.
[11]
[sostituzione]
Ai componenti dei comitati di vigilanza è corrisposto un compenso di lire 80.000 per ogni giornata di vigilanza.
[13]
[sostituzione]
I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
[14]
[sostituzione]
Le medaglie di presenza e i compensi previsti dalla presente legge non spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione dell'onnicomprensività della loro retribuzione.
[15]
[sostituzione]
Gli importi delle medaglie di presenza e dei compensi di cui alla presente legge sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore competente in materia di personale in relazione al tasso di inflazione programmato.
[16]
ARTICOLO 2
Le maggiori spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 800.000.000 e gravano sul capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introddotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11
, e
art. 3 della legge finanziaria
)
lire 800.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
02 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell' Amministrazione regionale (
artt. 7 e 17 bis
della LR 11 giugno 1974, n. 15
;
LR 19 maggio 1983, nº 14
;
LR 27 aprile 1984, n. 13
)
lire 800.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 giugno 1987Melis