ARTICOLO 1
Il personale, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dai disciolti patronati scolastici e consorzi dei patronati scolastici nell' anno scolastico 1983-1984, per non meno di cinque mesi e con un orario di servizio non inferiore a 18 ore settimanali, oppure, che abbia prestato servizio, anche con qualifica diversa, per almeno cinque anni degli otto anni scolastici immediatamente precedenti l' anno scolastico 1983-1984 per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con orario non inferiore a 18 ore settimanali, utilizzato dai comuni ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20
, ai fini dell' attuazione delle norme di cui al
capo V del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
, e della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2
, è ammesso a domanda a sostenere apposito concorso riservato per soli titoli professionali per l' inquadramento nei ruoli organici dei rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al
sesto comma dell' articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887
.
I comuni interessati provvedono entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a bandire, in base alla disciplina vigente per l' assunzione del personale nei ruoli dei comuni, i concorsi per ciascuna qualifica secondo le corrispondenze individuate a tenore del
successivo articolo 2
. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età .
[sostituzione] In difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell' obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell' ambito del concorso, una prova di cultura generale
[1]
ARTICOLO 2
Il personale che risulti vincitore del concorso è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risultava impiegato presso l' ente di provenienza nell' anno scolastico 1983-1984 o nell' ultimo anno del quinquennio di cui all'
articolo 1
.
Qualora nell' ordinamento del comune di destinazione il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l' ente di provenienza, ai fini dell' inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tenere conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma si procede nel caso in cui presso l' ente disciolto il personale non sia in specifici livelli retributivi funzionali. Il personale è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.
ARTICOLO 3
Il servizio prestato nell' ente di provenienza, è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali il comune di destinazione valuta il servizio non di ruolo del proprio personale.
I servizi prestai con orario di lavoro ridotto sono valutati, ove nulla sia previsto al riguardo, in proporzione al rapporto tra orario ridotto ed orario pieno.
La valutazione del servizio viene limitata ai periodi di servizio effettivamente prestato.
ARTICOLO 4
L' inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale.
ARTICOLO 5
Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spetante a seguito dell' inquadramento effettutato ai sensi dei
precedenti articoli 2
e
3
sia inferiore a quello in godimento presso l' ente di provenienza alla data indicata nel
precedente articolo 1
, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e con i futuri miglioramenti.
ARTICOLO 6 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987. Melis