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LEGGE REGIONALE n° 23 del 3 marzo 1986
Proroga dell' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1986.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 14 del 3 marzo 1986

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1986, già autorizzato con la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 38 , è prorogato con le stesse modalità , sino al 31 marzo 1986.
ARTICOLO 2
      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 3 marzo 1986.Melis

Note di vigenza

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