ARTICOLO 1
L' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1986, già autorizzato con la
legge regionale 30 dicembre 1985, n. 38
, è prorogato con le stesse modalità , sino al 31 marzo 1986.
ARTICOLO 2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 3 marzo 1986.Melis