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LEGGE REGIONALE  n° 17 del 6 dicembre 2006,
Modifica alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali.)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 14 dicembre 2006

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ARTICOLO 2 Tipologie di esercizi commerciali ARTICOLO 3 Orari di vendita
    1.  L' articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 , è sostituito dal seguente: «

    " Art. 5 (Orari di vendita)

    1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

    2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

    3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e

    festiva.

    4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

    5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

    6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per l'area metropolitana di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Efisio. " » .
ARTICOLO 4 Vendite straordinarie
    1.  Nell' articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006 :
    • a) il comma 4 è abrogato;
    • b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «" 5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa. "» ;
    • c) il comma 7 è abrogato.
ARTICOLO 5 Centri di assistenza tecnica ARTICOLO 6 Sospensioni e revoche
    1.  Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006 , è sostituito dal seguente: «"1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico- sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni." » .
ARTICOLO 7 Sanzioni pecuniarie
    1.  Nell' articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006 :
    • a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «" 3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000."» ;
    • b) il comma 5 è abrogato.
ARTICOLO 8 Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico ARTICOLO 9 Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico ARTICOLO 10 Attività non soggette ad autorizzazione
    1.  Nell' articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006 :
    • a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «" b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo."» ;
    • b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «" 3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico- sanitari."» .
ARTICOLO 11 Incentivi ARTICOLO 12 Priorità per le agevolazioni ARTICOLO 13 Norme transitorie ARTICOLO 14 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 dicembre 2006 Soru

Note di vigenza

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