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LEGGE REGIONALE n° 16 del 7 maggio 1999
Proroga nell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 e 22 gennaio 1990, n. 1 relativi a manifestazioni culturali, artistiche e sportive e ulteriori contributi straordinari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 15 del 18 maggio 1999

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
    1.  Al comma 8 dell'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (finanziaria 1999), dopo le parole «"attività istituzionali (cap. 11084)." » è aggiunto: «"Analogo contributo straordinario nella misura di lire 250.000.000 è concesso all'Ente Concerti della provincia di Oristano per il finanziamento della propria attività istituzionale (cap. 11084). Tutti i contributi straordinari assegnati con la norma in riferimento possono essere utilizzati anche per il ripiano di eventuali pregresse situazioni debitorie dei medesimi enti." » .

ARTICOLO 3
    1.  Al fine di consentire l'organizzazione delle grandi manifestazioni tradizionali di interesse regionale: Sagra di Sant'Efisio, Discesa dei candelieri, Cavalcata sarda e Capodanno e Settimana Santa algherese, è rispettivamente concesso alle aziende autonome di soggiorno e turismo di Cagliari, Sassari e Alghero un contributo straordinario per l'anno 1999 di lire 270.000.000. di lire 250.000.000 e di lire 130.000.000 (cap. 11136).
ARTICOLO 4
    1.  Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 900.000.000 per l'anno 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 7 maggio 1999Palomba

Note di vigenza

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