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LEGGE REGIONALE  n° 15 del 9 agosto 2002
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 24 del 17 agosto 2002

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche
    1.  Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29 , 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7 , 13 e 15 , 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7 , 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34 , sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

    Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico

    (UPB S08.058 - Capitolo 08202)

    2002 euro 10.329.000

    2003 euro 7.747.000

    Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse

    (UPB S08.044 - Capitolo 08140)

    2002 euro 4.132.000

    2003 euro 2.582.000

    2004 euro 2.582.000

    Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028)

    2002 euro 516.000

    2003 euro 516.000

    2004 euro 516.000

    Investimenti per la viabilità (UPB S08.035 - Capitolo 08089)

    2002 euro 10.329.000

    2003 euro 5.165.000

    2004 euro 2.582.000

    Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120)

    2002 euro 2.582.000

    2003 euro 5.165.000

    Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220)

    2002 euro 7.747.000

    2003 euro 2.582.000

    2.  Il limite d'impegno autorizzato dall' articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268) 2002 euro 3.305.000 2003 euro 2.995.000 2004 euro 2.841.000

    4.  E' autorizzata, nell'anno 2002, la spesa di euro 6.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.044).

    5.  E' autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per la copertura degli interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l'emergenza idrica (UPB S01.002)
ARTICOLO 2 Fondo per la programmazione negoziata
    1.  Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026) 2002 euro 38.115.000 2003 euro 3.858.000 2004 euro 8.028.000

ARTICOLO 3 Fondi regionali a favore degli enti locali
    1.  I finanziamenti regionali a destinazione vincolata direttamente assegnati agli enti locali, ovvero ad essi affidati con provvedimenti di concessione o di delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Gli enti locali dispongono il pagamento delle somme ricevute entro l'anno successivo ovvero entro i diversi termini contrattualmente previsti.



    1 bis.[sostituzione]  Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea. [1]

    2.  In caso di mancato impegno dei fondi di cui al comma 1 entro i termini in esso previsti, è disposta la revoca della loro assegnazione; le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori entro due mesi mediante versamento alla tesoreria regionale. Con le modalità ed entro i termini anzidetti gli enti locali provvedono alla restituzione delle eventuali economie ove non abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzarle per gli stessi o per altri scopi ai sensi della normativa che disciplina l'intervento regionale. Ai versamenti effettuati oltre il termine dei due mesi si applicano gli interessi legali.

    3.  In sede di prima applicazione il termine per l'impegno dei fondi regionali attualmente detenuti dagli enti locali è prorogato al  [abrogazione] 31 dicembre 2003  [2]  [sostituzione] 30 giugno 2004  [3] . L'obbligo di versamento previsto dall' articolo 10, comma 10 (1) , scade il  [abrogazione] 28 febbraio 2004  [4]  [sostituzione] 31 agosto 2004  [5] .

    4.  A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge devono intendersi abrogati e sostituiti da quelli indicati nel comma 1 i diversi termini previsti dalle leggi regionali che dispongono assegnazioni, anche in regime di delega o di concessione, di fondi regionali a favore degli enti locali.

ARTICOLO 4 Sofferenze finanziarie degli enti locali
    2.  L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio già competente alla spesa di cui al comma 1 continua a disporre i pagamenti relativi al programma dell'anno 2001.

ARTICOLO 5 Interventi nel settore dei trasporti
    1.  E' autorizzato nell'anno 2002 lo stanziamento di euro 1.033.000 da versare sul titolo di spesa 12.5.01 del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 , per la realizzazione di interventi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche (UPB S03.029 - Cap. 03052).
ARTICOLO 6 Piano stralcio protezione civile ARTICOLO 7 Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 7 del 2002
    2.[abrogazione]  Nell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002 dopo la lettera a) è inserita la seguente: «

    "a bis) nell'articolo 13 le lettere c), d) ed e) del comma 1, sono sostituite dalla seguente:

    » «"b bis) la determinazione, in apposita tabella, delle quote da iscrivere in bilancio relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, nonché la rideterminazione delle spese autorizzate da precedenti disposizioni;"» .
    [6]

    2.[sostituzione]  Nell' articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 , dopo la lettera a) è inserita la seguente: «

    "a bis) nell' articolo 13 le lettere c) , d) ed e) del comma 1 , sono sostituite dalle seguenti:

    "b bis) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

    b ter) la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa;" » .
    [7]

    2 bis.[sostituzione]  La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio. [8]

ARTICOLO 8 Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava
    1.  Fino all'emanazione di una normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall'Amministrazione regionale previa intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale  [abrogazione] assunta con i due terzi dei componenti  [9]  [sostituzione] assunta con la maggioranza dei componenti assegnati  [10] .

    1 bis.[sostituzione]  L'intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall'intesa. [11]

    2.  Le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava, rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , in assenza di VIA o di verifica di cui al DPR 12 aprile 1996 , devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative autorizzazioni o concessioni sono sospese in caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.
ARTICOLO 9 Variazioni di bilancio
    1.  Nella legge regionale n. 8 del 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

    ENTRATA

    In aumento 05 - AMBIENTE

    UPB E05.050 (NI) Direzione

    01 - Servizio 10 (02.03)

    Tit. II

    Calamità naturali

    11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

    UPB E11.018

    Finanziamenti per le biblioteche

    (Cap. 23446)

    In diminuzione

    05 - AMBIENTE

    UPB E05.059

    Calamità naturali (soppressa)

    11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

    UPB E11.006

    Interventi a favore della gioventù

    (Cap. 23446) (soppressa)

    SPESA

    In aumento

    05 - AMBIENTE

    UPB S05.037

    Contributi e finanziamenti in materia di caccia

    (Cap. 05113)

    2002 euro 19.000

    06 - AGRICOLTURA

    UPB S06.023

    Finanziamenti agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente

    (Cap. 06124)

    2002 euro 390.000

    07 - TURISMO

    UPB S07.036

    Incentivazioni alle attività commerciali

    (Capp. 07154 e 07155)

    2002 euro 5.000 000

    09 - INDUSTRIA

    UPB S09.033

    Interventi strutturali nelle aree attrezzate

    (Cap. 09112)

    2002 Competenza euro 516.000

    Cassa euro 516.000

    11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

    UPB S11.041

    Formazione integrata

    (Capp. 11060, 11082, 11083, 11109 e 11173)

    2002 euro 1.291.000

    In diminuzione

    03 - BILANCIO

    UPB S03.038

    Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

    (Cap. 03083)

    2002 euro 906.000

    UPB S03.042

    Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti locali e agli II.AA.CC.PP.

    (Cap. 03112)

    2002 euro 5.000.000

    05 - AMBIENTE

    UPB S05.035

    Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti

    (Cap. 05085)

    2002 euro 19.000

    11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

    UPB S11.024

    Interventi per il diritto allo studio

    2002 euro 258.000

    UPB S11.027

    Istruzione dell'obbligo e superiore

    (Capp. 11082 e 11083)

    2002 euro 930.000

    UPB S11.031

    Contributi per favorire il diritto allo studio (Cap. 11109)

    2002 euro 103.000

    UPB S11.040 POR 2000/2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari

    (Cap. 11173)

    2002 euro 0

    2.  Nell'elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla legge regionale n. 8 del 2002 , sono inseriti i seguenti capitoli:

    - UPB S02.011 Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a incontri vari - Cap. 02014 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili ( art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 ) (spesa obbligatoria);

    - UPB S03.040 Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere Cap. 03018 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere (spesa obbligatoria).
ARTICOLO 10 Soppressione fondi di rotazione e assimilati
    1.  L'Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentano assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte a' termini dell' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 .

ARTICOLO 11 Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 94.906.000 per l'anno 2002, in euro 32.934.000 per l'anno 2003, in euro 19.131.000 per l'anno 2004.

    2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    03 - BILANCIO

    UPB S03.007

    FNOL - Investimenti

    2002 euro 84.389.000

    2003 euro 32.934.000

    2004 euro 19.131.000

    mediante l'utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

    Voce 2

    2002 euro 40.000

    2003 euro 35.000

    2004 euro 10.000

    Voce 3

    2002 euro 84.349.000

    2003 euro 32.899.000

    2004 euro 19.121.000

    UPB S03.038

    Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

    2002 euro 9.553.000

    UPB S03.039

    Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

    2002 euro 448.000

    04 - ENTI LOCALI

    UPB S04.033

    Acquisizione di beni e servizi

    (Cap. 04104)

    2002 Competenza euro 516.000

    Cassa euro 516.000

    In aumento

    01 - PRESIDENZA

    UPB S01.002

    Interventi del Commissario governativo sull'emergenza idrica

    2002 euro 2.500.000

    03 - BILANCIO

    UPB S03.008

    Fondo per la programmazione negoziata (Cap. 03026)

    2002 euro 38.115.000

    2003 euro 3.858.000

    2004 euro 8.028.000

    UPB S03.025 (N. 1) DIR 01 SERV. 01 (06.07)

    Contributi per l'istituzione di uffici per le espropriazioni

    (Cap. 03046)

    2002 euro 1.000.000

    UPB S03.029

    Versamento alle contabilità speciali

    2002 euro 1.033.000

    UPB S03.041

    Interessi per scoperto di cassa

    2002 euro 2.000.000

    04 - ENTI LOCALI

    UPB S04.027

    Acquisizione di beni immobili (Cap. N.I.)

    2002 Competenza euro 516.000

    Cassa euro 516.000

    08 - LAVORI PUBBLICI

    UPB S08.015

    Contratti - Spese correnti

    (Cap. 08028)

    2002 euro 516.000

    2003 euro 516.000

    2004 euro 516.000

    UPB S08.035

    Investimenti per la viabilità

    (Capp. 08082, 08089 e N.I. ( art. 1, comma 5 ))

    2002 euro 24.076.000

    2003 euro 10.330.000

    2004 euro 5.164.000

    UPB S08.041

    Investimenti nel comparto portuale ivi compreso quello turistico (Cap. 08120)

    2002 euro 2.582.000

    2003 euro 5.165.000

    UPB S08.044 Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (Cap. 08140)

    2002 euro 4.132.000

    2003 euro 2.582.000

    2004 euro 2.582.000

    UPB S08.058

    Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (Capp. 08202 e 08220)

    2002 euro 18.076.000

    2003 euro 10.329.000

    UPB S08.066 Edilizia abitativa - Investimenti (Cap. 08268)

    2002 euro 310.000

    2003 euro 154.000

    2004 euro 2.841.000

    12 - SANITA

    UPB S12.047

    Investimenti nel settore socio-assistenziale

    (Cap. 12171)

    2002 euro 50.000
ARTICOLO 12 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 agosto 2002 Pili

Note di vigenza

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