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LEGGE REGIONALE  n° 14 del 4 agosto 2008
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 7 agosto 2008.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995
    1.  L' articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:
    • a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «"È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge." » ;
    • b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «"3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A." » .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 agosto 2008 Soru

Note di vigenza

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