ARTICOLO 1 Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 19951.
L'
articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37
(Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:
- a)
l'ultimo periodo del
comma 1
è sostituito dal seguente:
«"È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge." »
;
- b)
il
comma 3
è sostituito dal seguente:
«"3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A." »
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 agosto 2008 Soru