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LEGGE REGIONALE n° 14 del 29 dicembre 2003
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 31 dicembre 2003

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Esercizio provvisorio
    1.  Ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo , la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il bilancio della Regione per l'anno 2004, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 , ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

    2.  Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.

    3.  Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2 .

    4.  Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

    5.  Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1 .
ARTICOLO 2 Proroga termini ARTICOLO 3 Norme in materia di lavoro temporaneo
    1.  Agli oneri relativi al personale assunto ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22 , e successive modificazioni, e comunque al personale assunto a tempo determinato secondo la disciplina del contratto collettivo di lavoro, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base relative al personale a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 dicembre 2003 Masala

Note di vigenza

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