ARTICOLO 1 Programma per la ripresa e il consolidamento della pesca del tonno 1.
L'Amministrazione regionale e autorizzata a predisporre e attuare un programma finalizzato alla ripresa e al consolidamento dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna.
2.
Il programma di cui al
comma 1
e approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
3.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e determinato in lire 750.000.000 per il 1996 (cap. 05098).
ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente all'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione CE, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.
ARTICOLO 3 Norma finanziaria 1.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinate in lire 750.000.000 per l'anno 1996.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 maggio 1998Palomba