Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE  n° 13 del 4 agosto 2008
Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 7 agosto 2008.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Individuazione dei beni paesaggistici
    2.  I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati.

    3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all' articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 , e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.
ARTICOLO 2 [abrogato] [1] Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari
    1.  Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei Piani urbanistici comunali (PUC) i comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione.

    2.  Qualora la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.

    3.  Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure di verifica di conformità richiamate dall'articolo 52, comma 1, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

    4.  L'esito delle procedure di intesa è attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.

    5.  Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 4 , nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previdenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2 .

    7.  Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.

    8.  Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano ai beni inclusi nel centro matrice.
ARTICOLO 2 [sostituzione] [2] Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione
    1.  Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5 .

    2.  Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1 . Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 , articolo 146 .
ARTICOLO 3 Autorizzazioni di spesa urgenti
    1.  È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di Euro 360.000 per la concessione di un contributo al Comune di Galtellì a saldo degli oneri finanziari sostenuti dallo stesso comune a seguito dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2004 (UPB S04.03.002). Alla spesa si fa fronte mediante uno storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024, relativa al fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzo di quota parte della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

    2.  A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.05.002 - cap. SC01.0956, del bilancio della Regione per l'anno 2008 una quota pari ad Euro 500.000 è destinata alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 agosto 2008 Soru

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna