ARTICOLO 1
Il
primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55
, è così modificato:
«
<< La
legge regionale 16 marzo 1981, n. 13
, è così modificata:
- all'
articolo 23, terzo comma
, all'
articolo 25, ultimo comma
, ed all'
articolo 31, primo comma
, le parole <<assemblea generale>>, sono sostituite dalle parole << consiglio comunale, consiglio della comunità montana, assemblea della associazione dei comuni >>;
- all'
articolo 25, sesto comma
, le parole <<dall' assemblea generale>>, sono sostituite dalle parole <<dal comitato di gestione>>;
- all'
articolo 29, ultimo comma
, dopo le parole <<Unità sanitarie locali>>, è aggiunta la frase <<nonchè dalla assemblea dell' associazione dei comuni>>
»
.
ARTICOLO 2Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 aprile 1987Melis