ARTICOLO 1 Soppressione e trasferimento
Con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge gli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Sardegna sono disciolti e le relative funzioni sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente comunale ha sede salva la successiva organizzazione dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'
articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
.
ARTICOLO 2 Gestione dei fondi ARTICOLO 3 Modalità di trasferimento
Il comitato amministrativo o i commissari liquidatori dell' ente comunale di assistenza, entro il termine di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge procedono: - a)alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell' ente comunale di assistenza, desunta dagli inventari esistenti presso l' ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie, dall' elencazione e ricognizione dei beni, dalla loro descrizione e catalogazione;
- b)alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
- c)alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.
Qualora il termine di cui al
primo comma
non venga osservato, il comune provvede direttamente alle operazioni stesse.
Ciascun ente comunale di assistenza provvede, altresì , nel termine previsto al
primo comma
del presente articolo, a trasmettere, al comune competente per territorio ed all' Assessore regionale degli affari generali, la deliberazione contenente la ricognizione dettagliata degli elementi di cui ai
punti a)
,
b)
e
c)
del presente articolo.
ARTICOLO 4 Trasferimento dei beni
I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.
Il presidente dell' ente comunale di assistenza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell' individuazione di cui all'
articolo 3
, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l' intervento in contradditorio del rappresentante del comune destinatario.
Le formalità della trascrizione e delle volture catastali, sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'
articolo 2643 e seguenti del Codice Civile
, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimento patrimoniale dallo Stato alla Regione.
L' attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.
ARTICOLO 5
Successione nella titolarità dei rapporti giuridici I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti capo al disciolto ente comunale di assistenza.
ARTICOLO 6 Trasferimento del personale
Il personale degli enti comunali di assistenza, sia di ruolo che a tempo indeterminato, in servizio alla data del 10 maggio 1983, ed ancora in servizio, è trasferito ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine, la presidenza dell' ente od i commissari liquidatori entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge redigono, in contradditorio con un rappresentante del comune destinatario, elenchi nominativi sulla base della ricognizione di cui alla
lettera c dell' articolo 3
.
I comuni provvederanno all' inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al
primo comma
, secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale in base agli accordi nazionali vigenti per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Fino all' inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continuano ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall' ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL, all' INADEL ed al servizio sanitario nazionale.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al
primo comma
del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti esistenti.
ARTICOLO 7 Finanziamento delle funzioni
A partire dalla data di entrata in vigore della presnete legge il finanziamento delle funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza è disposto con quote degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 02132.
[abrogazione]
Tale quota è ripartita tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.
[1]
Il riparto dei fondi viene stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione. Le quote sono erogate in rate semestrali anticipate.
ARTICOLO 8 Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati in lire 3.800.000.000 annue, si fa fronte:
- quanto a lire 1.550.000.000 con le risorse già destinate alla integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (Cap. 02126):
- quanto a lire 2.250.000.000 con l' utilizzo della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge finanziaria (cap. 03016).
Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02132 del bilancio della Regione per l' anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
ARTICOLO 9 Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 aprile 1987 Melis