CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ARTICOLO 1 Rispetto del Patto di stabilità 1.
Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in materia.
2.
A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa.
ARTICOLO 2 Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari 3.
L'ammortamento dei predetti mutui decorre dal 1° gennaio 1999 per quelli di cui alle
lett. a)
,
b)
e
c)
, dal 1° gennaio 2000 per quelli di cui alla
lett. d)
, dal 1° gennaio 2001 per quelli di cui alla
lett. e)
.
5.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1999
lire 159.135.000.000
anno 2000
lire 214.562.000.000
anno 2001
lire 258.388.000.000
anni dal 2002 al 2013
lire 250.188.000.000
anno 2014 lire 138.990.000.000
anno 2015 lire 67.955.000.000 .
7.
I mutui di cui all'
articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1999, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).
ARTICOLO 3 [abrogato]
[1]
Copertura disavanzo finanziario 1997 e quota saldo finanziario negativo 1998 1.
Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1997, determinato in lire 1.304.928.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, e della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998 derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'
articolo 1, lett. a), della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11
, pari a lire 924.000.000.000, e complessivamente a lire 2.228.928.000.000, si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1999 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220): anni dal 1999 al 2001: 80.000.000.000 anni dal 2002 al 2007: 331.488.000.000
ARTICOLO 4 Determinazione di spese 2.
A' termini dell'
articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983
gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.
3.
A' termini dell'
articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983
, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
ARTICOLO 5 Fondi speciali 1.
Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001.
2.
Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue: - a)
fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1999 lire 95.183.000.000
anno 2000 lire 472.756.000.000
anno 2001 lire 535.394.000.000
- b)
fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1999 lire 20.000.000
anno 2000 lire 267.500.000.000
anno 2001 lire 267.500.000.000
ARTICOLO 6 Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983 - Norme di contabilità e alla L.R. n. 14 del 1995 - Controllo enti strumentali 1.
Nell'
articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
, dopo il
comma 4
è inserito il seguente comma: "
«4 bis.
In carenza di disponibilità del fondo di cui al precedente comma 3, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede con proprio decreto, ad integrarne le disponibilità mediante trasferimento dal proprio fondo.
»
".
2.
Nell'
articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983
, il termine
«"Assessore"»
è sostituito con
«
"Direttore generale nell'ambito della
competenza della propria struttura"
»
ed è soppressa l'espressione
«"da registrarsi alla Corte dei Conti"»
.
3.
Dopo l'
articolo 54 della legge regionale n. 11 del 1983
è inserito il seguente: "
«Art. 54 bis - Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori 1.
La Ragioneria generale della Regione è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.
2.
La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti al Servizio legislativo per gli ulteriori adempimenti di competenza.
»
".
4.
L'onere per l'attuazione del
comma 3
è valutato in lire 200.000.000 annue (cap. 01032).
5.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14
, è sostituito dal seguente: "
«3.
Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione.
»
".
ARTICOLO 7 Riconduzione delle contabilità speciali al sistema contabile ordinario 2.
Le disponibilità sussistenti in conto competenza ed in conto residui, ancorché formalmente impegnate, alla data del 31 dicembre 1999 nelle predette contabilità speciali, sono attribuite a corrispondenti capitoli d'entrata e di spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000; all'istituzione dei capitoli nonché all'attribuzione dei relativi stanziamenti si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie diverse 1.
La Regione attribuisce carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai programmi integrati d'area, previsti dalla
legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14
, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione dei centri storici, previsti dalla
legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29
.
2.
A tal fine sono autorizzati i seguenti stanziamenti: - a)Programmi Integrati d'Area - lire 220.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 03056);
- b)Centri storici e riqualificazione urbana - lire 50.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 04157).
ARTICOLO 9 Accordo di programma - BIM Taloro 1.
Nell'ambito degli interventi previsti dalla
legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14
, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'attuazione dell'accordo di programma relativo a "Infrastrutture e iniziative per l'energia BIM - Taloro", la concessione di contributi in conto capitale destinati alla realizzazione di impianti e reti di distribuzione urbana territoriale di gas intercambiabili con il metano (cap. 09042/04).
2.
I suddetti contributi possono anche integrare quelli concessi dallo Stato o dall'Unione Europea, purché la misura degli stessi non superi complessivamente il 65 per cento della spesa ammissibile e sia comunque entro il limite d'aiuto previsto dalla normativa comunitaria.
ARTICOLO 10 Rideterminazione di autorizzazioni di spesa 3.
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'
articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8
, è autorizzato il limite d'impegno di lire 5.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1999 all'anno 2015 (cap. 06029/01).
4.
Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso di cui agli
articoli 6e 26
della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12
, e dell'
articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31
, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 1999 al 2004 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2005 (cap. 06121/01).
7.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall'
articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998
, per la realizzazione di opere nelle zone termali, sono rideterminate in lire 8.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 12.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 10.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08082).
8.
Le autorizzazioni di opere per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali previste dall'
articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
, e successive modificazioni ed integrazioni sono rideterminate per l'anno 1999 in lire 6.000.000.000 ed incrementate per l'anno 2000 di lire 3.000.000.000 e per l'anno 2001 di lire 5.000.000.000 (cap.08180).
9.
Il limite d'impegno autorizzato dall'
articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998
, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le finalità richiamate nello stesso
articolo 21, comma 2
, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 2000 all'anno 2011 (cap. 09045/16).
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI ARTICOLO 11 Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993 - Trasferimento fondi agli EE.LL. - e alla L.R. n. 38 del 1994 - Comitati di controllo 1.
Il
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25
, è sostituito dal seguente: "
«3.
La quota del fondo destinato alla Comunità montana è ripartito: - a)per il 20 per cento in parti uguali;
- b)per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
- c)per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale.
»
".
2.
Il
comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n.25
, introdotto dal
comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
, già modificato dal
comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
, é sostituito dal seguente: "
«2 bis.
Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate, limitatamente all'anno 1999, a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'
articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.
»
".
4.
A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04018, per l'anno 1999, una quota pari a lire 45.000.000.000 è destinata alle Province per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza nonché per la gestione e la manutenzione della viabilità provinciale. La ripartizione è effettuata a' termini dell'
articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25
, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 12 Destinazione proventi derivanti da vendita di beni regionali e finanziamenti straordinari alle Province 2.
L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in sede di predisposizione del programma di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995
, propone alla Giunta regionale le direttive per la dismissione e la vendita dei beni degli enti strumentali della Regione, nonché per l'acquisizione dei locali da adibire a sede e servizi degli enti medesimi.
ARTICOLO 13 Finanziamento alle Province per funzioni ex CRAAI 1.
Nelle more dell'approvazione della legge di riordino e di trasferimento delle funzioni di cui alla
legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13
, è autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 a favore delle Province destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale precario per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente (cap. 04021/01).
ARTICOLO 14 Rimborsi piani risanamento urbanistico ARTICOLO 15 Modifiche alla L.R. n. 29 del 1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici 1.
Nella
legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29
, sono introdotte le seguenti modifiche:
- a)
nell'
articolo 4, comma 1, lettera c)
, le parole
«"delle parti comuni"»
sono sostituite dalle seguenti
«"della funzionalità e del decoro"»
;
- b)
nell'
articolo 9 il comma 3
è soppresso;
- c)
nell'
articolo 10, comma 2 , le lettere d)
e
g)
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«
d) elaborati grafici riferiti alla dimensione urbana interessata"
»
«
;
g) elaborato plani-volumetrico in scala 1:1.000 o superiore"
»
.
- d)
nell'
articolo 13, comma 1
, la frase da:
«"Esso è depositato"»
fino alla fine del comma è soppressa;
- e)
nell'
articolo 14 il comma 2
è sostituito dal seguente:
«"2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e del decoro dell'edificio. Esso interessa il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, comprese le fondazioni; il restauro dei prospetti, delle coperture e delle ricoperture esterne; il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione orizzontale e verticale, degli spazi collettivi e degli impianti, compresi gli allacciamenti."»
.
ARTICOLO 16 Interventi per calamità naturali o dissesti geologici 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1999 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinata alla concessione di contributi ai comuni che, a seguito di danni derivanti da calamità naturali o da dissesti geologici verificatisi a tutto il 1998, debbano provvedere al ripristino ambientale e di opere pubbliche, nonché al risanamento edilizio - urbanistico (cap. 08152).
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE ARTICOLO 17 Servizi alle imprese, ricerca scientifica e Parco tecnologico 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000.000.000 nell'anno 1999 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT" in Comune di San Basilio. Alla attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.
2.
Per l'attuazione a favore delle imprese, comprese quelle turistiche, di un programma di servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21
, un finanziamento di lire 7.000.000.000 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma; tale programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, a' termini dell'
articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
E' autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per i progetti di ricerca concernenti applicazioni informatiche avanzate nel settore dell'elettronica di consumo, capaci di attrarre in Sardegna imprese leader del settore e di consolidare ricadute industriali, nonché di generare nuova occupazione. I progetti dovranno consentire di valorizzare le attività e le esperienze del CRS4 che opera come soggetto proponente.
4.
Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a lire 20.000.000.000 sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 e trasferiti alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268
, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
5.
In attuazione della misura 4.6.4.1 del Programma Operativo Plurifondo Sardegna 1994-1999, di cui alla
legge regionale 3 maggio 1995, n. 10
, il Consorzio Ventuno è delegato a procedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e l'acquisto delle apparecchiature nei siti di Cagliari - Pula e di Sassari - Alghero - per il quale sono ricomprese anche le spese di gestione in misura non superiore al 20 per cento - del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, comprese l'approvazione dei progetti esecutivi e la nomina dei responsabili della verifica attuativa.
6.
Per le finalità di cui al
comma 5
è autorizzato il trasferimento, in unica soluzione, delle disponibilità sussistenti, in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 03211 e 03211/01.
6 bis.[sostituzione]
Ai fini dell' attuazione degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate le modalità di cui all'
articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1
, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate aglì stessi soggetti attuatori dei commi che precedono.
[2]
6 ter.[sostituzione]
I beni acquisiti dal Consorzio 21 in attuazione del
comma 5
sono annessi al patrimonio dallo stesso soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni sono acquisiti al patrimonio regionale.
[3]
6 quater.[sostituzione]
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla procedura abbreviata per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto, nonché gli interessipassìvi sostenuti per l' anticipazione dell' imposta sul valore aggiunto dovuta per i pagamenti relativi alla realizzazione dei suddetti interventi, nella misura prevista dal proprio Tesoriere per le giacenze attive.
[4]
6 quinquies.[sostituzione]
L' onere derivante dall' applicazione del
comma 6 quater
è valutato in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) e fa carico alle disponibilità del titolo dì spesa 11.3.10/I del programma d' intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, della contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268
.
[5]
ARTICOLO 18 Interventi per l'attività peschereccia 3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annue lire 420.000.000 (cap. 05097/01).
ARTICOLO 19 Ricomposizione fondiaria 1.
La Regione promuove la ricomposizione fondiaria
[sostituzione] e la trasformazione agraria e fondiaria
[6]
e ne dichiara la assoluta priorità nella propria politica agricola. Nelle more di una organica disciplina legislativa, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale - a' termini dell'
articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
, e successive modificazioni ed integrazioni - in un contesto coordinato, il programma annuale degli interventi tendenti al riordino fondiario, alla creazione di aziende di congrue dimensioni, alla realizzazione delle relative infrastrutture rurali da finanziarsi a' termini della legislazione regionale vigente nel rispetto di quella statale e comunitaria.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 06081).
ARTICOLO 20 Interventi vari in agricoltura 1.[abrogazione]
È autorizzato lo stanziamento annuo di lire 350.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29
(cap. 06011/03).
[7]
2.
Una quota pari a lire 5.000.000.000 ed a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto, rispettivamente, in conto dei capitoli 06025 e 06180 del bilancio regionale per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 è destinata ad incrementare il titolo di spesa 8.1.5./I, lett. c), del programma d'intervento per gli anni 1982/84 di cui alla
Legge 24 giugno 1974, n. 268
.
6.
E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore del Consorzio SAR Sardegna (Servizio Agro meteorologico Regionale) per la realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, per l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e per la costituzione di una banca dati meteorologici (cap. 06339/01).
7.
I finanziamenti concessi a favore del Consorzio SAR vengono accreditati in un'unica soluzione, in forma anticipata e con le modalità di cui all'
articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1
, fermo restando che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione del programma tecnico finanziario di spesa ed è soggetta alla rendicontazione semestrale prevista dalla
legge regionale n. 1 del 1975
(cap. 06339/01).
ARTICOLO 21 Interventi a favore dell'industria alberghiera - Modifica alla L.R. n. 6 del 1992ARTICOLO 22 Concorsi interessi in forma attualizzata sui prestiti dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato ARTICOLO 23 Interventi nei settori del commercio e del turismo ARTICOLO 24 Interventi nel settore dei trasporti 1.
E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla
legge regionale 27 agosto 1982, n. 16
, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).
3.
L'attuazione degli interventi per l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Cagliari - Elmas e dell'aeroporto Olbia - Costa Smeralda, per i quali il Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base di apposito protocollo d'intesa, ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna rispettivamente la somma di lire 100.000.000.000 e di lire 40.000.000.000, è data in concessione la prima alla Società SO.G.AER. S.p.A. (Società di gestione Aeroporto di Cagliari - Elmas), la seconda alla Società GE.A.SAR. S.p.A. (Società di gestione aeroporto Olbia - Costa Smeralda) previa stipula di apposita convenzione fra l'Assessore regionale dei trasporti e le medesime società che provvedono, nel rispetto della normativa vigente, alla realizzazione delle opere (cap. 13054).
4.
Tra gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali di cui all'
articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
, sono inclusi quelli relativi al settore dei trasporti. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con compagnie che operino con regolari voli di linea per passeggeri da e per il continente. Le modalità d'attuazione dei relativi interventi sono regolamentati a termini del
comma 3 del surrichiamato articolo 83
. Per le finalità del presente comma è destinata una quota di lire 1.700.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 01090 per ciascuno degli anni 1999 - 2000 - 2001.
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIO - SANITARIE ARTICOLO 25 Formazione professionale 2.
La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale é determinata, per l'anno 1999, in lire 59.000.000.000 (cap. 10001).
ARTICOLO 26 Programma per il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'istruzione in Sardegna 1.
Nell'ambito del programma coordinato di interventi per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'istruzione pubblica in Sardegna, l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, propone alla Giunta regionale un programma finalizzato alla realizzazione di interventi in campo informatico e telematico da attuarsi in esecuzione delle intese stipulate con lo Stato ed in raccordo con quanto previsto dall'
articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11
.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 11001).
ARTICOLO 27 Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale 1.
A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 per l'anno 1999: - a)una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 per essere destinata alla copertura del costo dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università di Cagliari e di Sassari per il triennio 1999-2001;
- b)
una quota pari a lire 3.000.000.000 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'
articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
;
- c)una quota pari a lire 1.480.000.000 e a lire 750.000.000 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali e in tecnologie alimentari.
2.
Allo scopo di favorire il raggiungimento della finalità della
legge regionale 8 luglio 1996, n. 26
, e nelle more dell'integrale applicazione della medesima, una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto nell'anno 1999 in conto del capitolo 11065 è destinata
[abrogazione] all'istituzione di dottorati di ricerca e di corsi di perfezionamento
[8]
[sostituzione] per il reclutamento per la ricerca (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, contratti di ricerca)
[9]
, per l'anno accademico 1999-2001, in ragione di lire 600.000.000 all'Università di Cagliari e di lire 400.000.000 all'Università di Sassari.
3.
A valere sullo stanziamento iscritto, nell'anno 1999, in conto del capitolo 11099, una quota pari a lire 200.000.000 è destinata all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila - Sezione di Cagliari - quale contributo aggiuntivo da destinare alle finalità previste dalla
legge regionale 31 maggio 1984, n. 27
, e successive modifiche e integrazioni.
4.
Il
comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
, è sostituito dal seguente: "
«5.
I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio; non possono eccedere il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario.
»
".
6.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 61
, è sostituito dal seguente: "
«2.
Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore.
»
".
8.
E' autorizzata, nell'anno 1999, la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 2.000.000.000, lire 1.000.000.000 e lire 500.000.000 a favore, rispettivamente, della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, dell'Ente concerti Marialisa de Carolis - Teatro di tradizione di Sassari e dell'Ente musicale nuorese di Nuoro per il finanziamento delle proprie attività istituzionali (cap. 11084).
[sostituzione] Analogo contributo straordinario nella misura di lire 250.000.000 è concesso all'Ente Concerti della provincia di Oristano per il finanziamento della propria attività istituzionale (cap. 11084). Tutti i contributi straordinari assegnati con la norma in riferimento possono essere utilizzati anche per il ripiano di eventuali pregresse situazioni debitorie dei medesimi enti.
[10]
9.
E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi ad organismi privati ed enti pubblici per lo svolgimento di attività culturali e
[sostituzione] di spettacolo e
[11]
per manifestazioni sportive a carattere internazionale, nonché ad enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali per lo svolgimento delle attività istituzionali che, avendo presentato regolare richiesta di contributo per l'anno 1998, ai sensi delle
leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17
, e
22 gennaio 1990, n. 1, art. 60
, non siano stati inseriti nel programma annuale di interventi per il medesimo anno, ovvero abbiano ottenuto contributi ridotti in rapporto alle richieste inoltrate a causa delle insufficienti dotazioni finanziarie a carico dei capitoli di spesa cui le suddette leggi afferiscono; i relativi contributi sono concessi con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente in materia (cap. 11099/01).
ARTICOLO 28 Diritto allo studio - Case dello studente 1.
E' autorizzata per ciascuno degli anni dal 2000 al 2013 l'erogazione di un contributo straordinario a favore degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari nella misura, rispettivamente, di lire 3.500.000.000 e di lire 2.000.000.000 per l'attuazione di un programma di acquisizione e realizzazione di strutture, da destinare a sedi per case dello studente mense ed altri servizi per il diritto allo studio (cap. 11078/02).
ARTICOLO 29 [abrogato]
[12]
Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 1.
Una quota dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11106, pari a lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 è destinata alla realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza, di nuraghi, castelli medioevali, torri costiere ed altri beni immobili sottoposti alle disposizioni della
Legge 1° giugno 1939, n. 1089
. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla
legge regionale 15 aprile 1994, n. 15
e contributi in conto interessi per il 50 per cento dell'investimento complessivo al tasso previsto dalla predetta legge regionale n. 15 del 1994 .
2.
I contributi sono erogati a favore di enti locali, enti morali ed ecclesiastici, società, associazioni, fondazioni e privati cittadini proprietari di detti immobili. I soggetti beneficiari di contributi diversi dagli enti locali ed ecclesiastici, debbono garantire, attraverso apposite convenzioni stipulate con i Comuni in cui è situato il bene, preliminarmente alla concessione del contributo, la fruibilità pubblica.
3.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo stralci annuali di programmi triennali, approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di beni culturali.
ARTICOLO 30 Disposizioni in materia sanitaria 1.
E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento complessivo di lire 928.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2.
A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 12133/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Azienda USL n. 8 di Cagliari, per l'avvio dell'attività e per il regolare funzionamento di case di accoglienza per malati oncologici e loro accompagnatori, un contributo di lire 280.000.000 per l'anno 1999 e di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3.
La Regione, entro tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, provvede al riequilibrio dei trasferimenti finanziari in favore delle ASL, derivanti dalle quote dell'IRAP, del Fondo sanitario nazionale e dei fondi integrativi regionali, al fine di raggiungere, per ciascuna di esse, livelli ottimali di finanziamento improntati a criteri di riparto delle risorse che tengono conto della distribuzione della popolazione e dei livelli di bisogno di servizi sanitari da essa espressi.
4.
Le spese integrative di carattere sanitario derivate dall'applicazione della
legge regionale 23 luglio 1991, n. 26
, già poste a carico del capitolo 12088, trovano copertura negli stanziamenti recati dal capitolo 12133/02.
5.
Il finanziamento di lire 1.200.000.000 autorizzato dall'
articolo 41, comma 13, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
, viene attribuito all'Azienda USL n. 8 di Cagliari per essere destinato:
- a)quanto a lire 1.000.000.000 al potenziamento strutturale ed al miglioramento tecnologico del Presidio Ospedaliero Oncologico Businco;
- b)quanto a lire 200.000.000 per la concessione di contributi ai soggetti che, con il concorso dello Stato, realizzano lavori di ristrutturazione e/o adeguamento strutturale, di Case alloggio per malati di AIDS, alternative al ricovero ospedaliero.
CAPO V DISPOSIZIONI DIVERSE ARTICOLO 31 [abrogato]
[13]
Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale 1.
In attuazione delle disposizioni comunitarie e del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996
: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'
articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:
- [abrogazione]a)
sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla
Legge 6 dicembre 1991, n. 394
, e come delimitate, anche provvisoriamente, dalla
legge regionale 7 giugno 1989, n. 31
;
[14]
- a)[sostituzione]
sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite ai sensi della
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 [sostituzione]
o nelle aree proposte dall'Amministrazione regionale per l'inserimento nella rete "Natura 2000" in attuazione della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
[16]
. Nelle aree delimitate ai sensi della
legge regionale 31 del 1989
, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Reppubblica 12 aprile 1996 e all'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1997, n. 357
;
[15]
- a bis)[sostituzione]gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati;
[17]
- b)la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- c)l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, l'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- d)la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
- e)
contemporaneamente alla trasmissione di cui al
punto d)
, il proponente provvede, a proprie spese, a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;
- f)l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
2.
Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 , ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al
comma 1, lettera a)
, si dispone che:
- a)
la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla
successiva lettera b)
, se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al
comma 1
;
- b)
il soggetto attuatore dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla
lettera a)
;
- c)
qualora la verifica di cui alla
lettera a)
si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla
lettera b)
.
3.
L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai
commi 1
e
2
.
3 bis.[sostituzione]
Gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale con le procedure previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
[18]
3 ter.[sostituzione]
Gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, interventi di modifica strutturale o stiano impiegando per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge regionale finanziaria per l'anno 2000.
[19]
3 quater.[sostituzione]
Tale valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell'impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale.
[20]
3 quinquies.[sostituzione]
Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso d'inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini indicati nei precedenti commi.
[21]
3 sexies.[sostituzione]
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
[22]
4.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 .
ARTICOLO 32 Contributo straordinario per gli edifici già in uso all'ESMAS 1.
E' autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 all'ESMAS (Ente per le Scuole Materne della Sardegna) per la manutenzione straordinaria degli edifici già in uso all'ente (cap. 11011).
ARTICOLO 33 Opere pubbliche di interesse locale e regionale 1.
E' autorizzata la complessiva spesa di lire 68.100.000.000, di cui lire 6.100.000.000 per l'anno 1999, lire 22.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 40.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
(cap. 08015/03).
2.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.570.000.000 per l'anno 1999, di lire 19.500.000.000 per l'anno 2000 e lire 38.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere di interesse regionale ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale n. 6 del 1995
(cap. 08029/05).
3.
Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, di cui all'
articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 20.950.000.000 per l'anno 2000 e di lire 37.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08035/03).
4.
E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 15.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 28.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma di opere di viabilità a termini dell'
articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
(cap. 08042/07).
5.
Per la prosecuzione ed il completamento di un programma relativo alla costruzione e/o al completamento di invasi e delle relative opere idriche di cui all'
articolo 15 della legge 7 aprile 1995, n. 6
, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (08052).
6.
Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all'
articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11
, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.00 (cap. 08164/01).
7.
E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per lo studio e l'elaborazione di un piano di disinquinamento e risanamento del territorio dell'agro di Villasor - Decimoputzu gravemente compromessi dall'inquinamento del fiume Mannu in località S'Isca (cap. 05010/01).
8.
Nell'
articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29
, così come modificato dall'
articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
, e dall'
articolo 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11
, il termine di cui ai
commi 1
e
3
è sostituito con
«" 31 dicembre 1999 "»
e il termine di cui al
comma 5
è sostituito con
«" 30 gennaio 2000 "»
.
ARTICOLO 34 Opere cimiteriali 1.
E autorizzata, a favore dei comuni le cui strutture cimiteriali non garantiscono una normale agibilità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, nei prossimi cinque anni, la concessione di contributi
[abrogazione] nel limite dell'80 per cento della spesa necessaria
[23]
per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08084).
ARTICOLO 35 Interventi vari 2.
In deroga alla
legge regionale 21 maggio 1998, n. 15
, permangono in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente le competenze relative all'attuazione degli interventi ricompresi nei programmi finanziati in conto degli stanziamenti di bilancio relativi al "Fondo di ripristino ambientale" di cui alla
legge regionale 7 giugno 1989, n. 30
, a tutto l'anno 1997, fino al loro esaurimento, esclusi gli stanziamenti inerenti ai programmi integrati d'area di cui alla
legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14
, e successive modifiche e integrazioni (cap. 05001).
6.
I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di impianti idonei a consentire la risalita dei pesci.
7.
Ad integrazione del finanziamento statale previsto dall'Accordo di programma stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico e la Regione Sardegna per la realizzazione e l'informatizzazione dei fogli n. 547 Villacidro, n. 540 Mandas e n. 548 Senorbì della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e per l'informatizzazione dei fogli geologici n. 541 Jerzu e n. 549 Muravera è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 526.000.000 e nell'anno 2000 la spesa di lire 734.000.000. (cap. 09012).
10.
Lo stanziamento di cui al capitolo 11024, può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1998-99 qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.
12.
E' autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 120.000.000 a favore del Comune di Elmas per la ristrutturazione e il recupero di immobili da destinare ad attività sociali nel campo delle tossicodipendenze (cap. 12212/02).
ARTICOLO 36 Interpretazione autentica dell' art. 20 ter della L.R. n. 28 del 1984ARTICOLO 37 Manifestazioni di grande interesse turistico 1.
A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07001/03 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla
legge regionale 21 aprile 1955, n. 7
, e successive modifiche e integrazioni, anticipazioni finanziarie nella misura dell'80 per cento del contributo concesso.
ARTICOLO 38 Copertura finanziaria 1.
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 39 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Cagliari, addì 18 gennaio 1999 Palomba