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LEGGE REGIONALE n° 19 del 1 giugno 1999
Norme autorizzative alla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla missione umanitaria nei paesi balcanici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 1 giugno 1999

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  La Regione autonoma della Sardegna partecipa all'azione umanitaria posta in essere dallo Stato nella grave emergenza in atto nei paesi balcanici, in raccordo con le altre Regioni italiane e le Province autonome, secondo le disposizioni e i piani d'intervento dallo stesso Stato emanati anche per operatività in territorio estero.
ARTICOLO 2
    1.  La partecipazione della Regione alle azioni di cui all' articolo 1 è espletata mediante l'organizzazione ed il coordinamento di un modulo assistenziale logistico - sanitario, costituito da mezzi, attrezzature, materiali, personale volontario dell'amministrazione regionale e personale volontario delle associazioni iscritte nella sezione Protezione Civile del Registro Generale del Volontariato, nonché tramite interventi sussidiari, in armonia con le azioni umanitarie proposte dallo Stato italiano. Gli enti, le aziende regionali e l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna in deroga alle loro disposizioni statutarie e normative vigenti, possono prendere parte al modulo con mezzi, attrezzature, materiale e personale volontario proprio, sotto il coordinamento della Regione, attraverso il competente Assessorato della difesa dell'ambiente, servizio regionale della Protezione Civile. Possono prendere parte altresì al modulo gli enti locali, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende ospedaliere e gli organismi sanitari pubblici in genere.

    2.  A tali fini l'Assessorato della difesa dell'ambiente, attraverso il citato servizio, predispone ed attua i programmi operativi nei quali sono specificate, fra l'altro, l'entità del personale, dei mezzi e delle attrezzature, i turni di attività, le necessità relative a sussistenza, mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristini, funzionamento, logistica, movimentazione, assicurazioni, misure profilattiche e preventive, e quant'altro occorra per rendere efficaci le azioni di soccorso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato, anche tramite la nomina di funzionari delegati, all'acquisizione ed alla gestione dei beni e servizi necessari sia a garantire l'autosufficienza di detto modulo che alla organizzazione delle azioni di sostegno destinate alle popolazioni profughe, comprese eventualmente anche le spese afferenti alla mobilitazione di uomini, beni e servizi relativi agli enti ed alle aziende regionali.

    3.  Per le esigenze della presente legge la Regione, nelle sue varie articolazioni, ivi compresi gli enti strumentali, le aziende regionali, l'Azienda Foreste Demaniali e gli enti coinvolti, è autorizzata ad utilizzare le proprie risorse disponibili sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito programma predisposto dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

    4.  La Giunta regionale approva i programmi operativi e finanziari d'intervento predisposti dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
ARTICOLO 3
    1.  Al personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle Aziende regionali. nonché dell'Azienda Foreste Demaniali che partecipi alla missione umanitaria prevista dalla presente legge il compenso per prestazioni di lavoro straordinario viene sostituito con la fruizione di una giornata di riposo compensativo oltre al recupero dei giorni settimanali non lavorativi ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385. Al personale dell'Amministrazione regionale impegnato presso il Servizio regionale della Protezione Civile dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per la definizione dei programmi previsti nella presente legge e per tutta l'attività di supporto al fine di rendere efficaci le azioni di soccorso ed assistenza è consentito il pagamento del compenso del lavoro straordinario espletato per tale attività oltre i limiti individuali mensili ed annuali previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4
    1.  L'Amministrazione regionale provvede a stipulare apposite assicurazioni contro i rischi di malattia, invalidità temporanea e permanente nonché per il caso di morte a favore di tutte le persone, non altrimenti assicurate, che partecipano alle operazioni di assistenza di cui alla presente legge.

    2.  Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e dell'Azienda Foreste Demaniali ai quali, a causa dello svolgimento delle attività promosse con la presente legge, derivi una invalidità permanente della integrità fisica, compete l'equo indennizzo nella misura prevista dalla vigente normativa.

    3.  Dall'equo indennizzo va dedotto quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù dell'assicurazione prevista dal presente articolo.
ARTICOLO 5 1 Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire
    1.  700.000.000 per l'anno 1999 e fanno carico al sottocitato capitolo del bilancio della Regione per lo stesso anno.

ARTICOLO 6
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 giugno 1999 Palomba

Note di vigenza

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