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LEGGE REGIONALE n° 35 del 24 dicembre 1998
Rifinanziamento delle leggi regionali n. 28 del 1984 e n. 33 del 1988

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 24 dicembre 1998

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Autorizzazione di spesa
    1.  Sono autorizzati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, i seguenti ulteriori stanziamenti in conto dei sottoelencati capitoli di spesa nella misura accanto a ciascuno indicata:

    cap. 10137 - Contributi a cooperative e società giovanili nel settore dei beni e servizi - art. 10, L.R. 28/1984

    lire 17.000.000.000

    cap. 10143 - Concorso interessi su mutui a cooperative e società giovani - art. 10, L.R. 28/1984

    lire 7.000.000.000

    cap. 10145 - Interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - L.R. 33/1984

    lire 30.000.000.000

    cap. 10146-01 - Concorso interessi per anticipazioni IVA - art. 10, L.R. 28/1984

    lire 9.900.000.000

    cap. 11129 - Contributi agli enti locali per l'affidamento a cooperative e società giovanili nel settore dei beni ambientali e culturali - art. 10 bis, L.R. 28/1984

    lire 1.000.000.000
ARTICOLO 2 Conservazione a residui
    1.  Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

    2.  Le somme stanziate in conto competenza, nonché quelle disponibili in conto residui, per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

    3.  L'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

    4.  Le somme stanziate nell'esercizio 1998 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stanziate dalla presente legge, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

    5.  Le somme stanziate nell'esercizio 1998 in conto del capitolo 08173 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
ARTICOLO 3 Copertura finanziaria ARTICOLO 4 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1998 Palomba

Note di vigenza

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